Uno sguardo alla giurisprudenza degli organi di controllo dei principali sistemi regionali di protezione dei diritti umani

Approfondimento n. 6/2023                                                            

Osservazioni a margine della Sentenza Glukhin v. Russia: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si pronuncia sul diritto alla libertà di espressione e al rispetto alla vita privata e familiare nella Federazione Russa

Con la sentenza Glukhin v. Russia (ricorso n. 11519/20), resa il 4 luglio 2023, la Corte Europea dei Diritti Umani (di seguito “Corte”) si è pronunciata in merito ad un ricorso presentato da Nikolay Sergeyevich Glukhin (“ricorrente”) nei confronti della Federazione Russa (“Stato convenuto”) constatando la violazione degli artt. 8 (diritto ad una vita privata e familiare) e 10 (libertà di espressione) della CEDU.

Il ricorso presentato dinanzi alla Corte ha avuto origine dall’arresto del ricorrente posto in essere il 30 agosto 2019 dall’unità antiestremismo della polizia russa che lo accusava di aver disatteso gli obblighi previsti dalla normativa nazionale sullo svolgimento di eventi pubblici. La normativa di riferimento, The Public Events Act, istituisce in capo a qualsiasi manifestante che desideri avvalersi di “oggetti rapidamente (s)componibili” durante un evento pubblico, l’obbligo di notificare preventivamente la propria volontà alle autorità statali. Pochi giorni prima dell’arresto, il ricorrente, in segno di protesta contro il Cremlino, viaggiava nella metropolitana moscovita con una sagoma di cartone a grandezza d’uomo che ritraeva Konstantin Kotov, attivista politico processato e condannato a 5 anni di prigionia per aver preso parte ad una manifestazione pacifica. Gli agenti della polizia, in seguito a tale episodio, avevano reperito foto e video del ricorrente su un canale Telegram e tramite  “attività di ricerca operativa”, basate sull’uso di tecnologie di riconoscimento facciale, lo avevano identificato e intercettato,  procedendo quindi al suo arresto.

La Corte avvia la disamina del caso in commento affermando, innanzitutto, la propria giurisdizione. In questa prospettiva, la Corte, tenendo conto dell’espulsione della Federazione Russa dal Consiglio d’Europa, divenuta efficace il 16 settembre 2022, ha ritenuto necessario richiamare l’art. 58 della Convenzione secondo cui, in caso di denuncia della CEDU, la Corte continua ad avere competenza per qualsivoglia violazione perpetrata “anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace” (art. 58 CEDU). La Corte, poi, affronta il tema della ricevibilità del ricorso ed esamina l’eccezione sollevata dallo Stato convenuto circa l’inammissibilità della rimostranza proposta dal ricorrente a causa del mancato appello innanzi alla Corte di Cassazione. A questo proposito, la Corte ha precisato che, secondo il Codice degli illeciti amministrativi, l’appello in cassazione non può considerarsi un ricorso effettivo, pertanto, le condizioni di ricevibilità ex art. 35 della CEDU possono ritenersi soddisfatte.

Affermata la propria giurisdizione sul caso e accertata la ricevibilità del ricorso, la Corte esamina le posizioni delle parti con riferimento alla presunta violazione dell’art. 10 della CEDU. A questo proposito, lo Stato convenuto ha sostenuto che l’obbligo di notifica preventiva alle autorità è chiaramente imposto dal The Public Events Act; al contrario, il ricorrente ha evidenziato come la suddetta normativa non possa in alcun modo applicarsi alle fattispecie de qua giacché la sagoma di cartone in suo possesso, costituita da un unico pezzo, non rientrerebbe tra gli oggetti rapidamente (s)componibili menzionati dalla norma. Secondo il ricorrente, infatti, l’arresto è chiaramente espressione della “tolleranza zero” che le autorità nazionali sono solite mostrare nei confronti di contestazioni politiche.

La Corte, nel suo ragionamento, ha ribadito che l’art. 10 non enuncia soltanto la libertà di esprimersi verbalmente o per iscritto ma contempla parimenti tutte quelle azioni compiute con l’intento di manifestare il proprio pensiero, sottintendendo orbene anche quelle azioni con cui si esprime il dissenso politico, come nel caso di specie. Peraltro, ad avviso della Corte, posto che la normativa presentava profili di ambiguità e che non vi era alcun elemento che facesse sospettare l’intenzione del ricorrente di perturbare l’ordine pubblico, l’arresto del medesimo non può nemmeno definirsi una misura “prescritta dalla legge” né “necessaria in una società democratica”.

Quanto all’art. 8 della CEDU, invece, il ricorrente dichiara che il combinato disposto tra trattamento di dati personali nell’ambito di un illecito amministrativo e l’uso della tecnologia di riconoscimento facciale, ha leso il suo diritto alla vita privata. D’altro canto, lo Stato convenuto non contesta che l’interferenza sia un effettivo vulnus dell’art. 8 della Convenzione né si oppone alla posizione del ricorrente circa l’uso della tecnologia di riconoscimento facciale, bensì, si limita ad eccepire come tutte le misure adottate nei confronti del ricorrente trovino fondamento giuridico nel Decreto governativo n. 410 e, altresì, nel The Police Act. Sul punto, la Corte, benché riconosca che la legislazione interna della Federazione giustifichi il modus operandi del Governo quanto al trattamento di dati biometrici, ha ritenuto la normativa de qua in contrasto con il requisito della “qualità del diritto”, valutando le misure adottate dalle autorità russe eccessivamente intrusive.

Per le ragioni sovraesposte, la Corte ritiene la Federazione russa responsabile di aver violato gli artt. 8 e 10 della Convenzione e condanna lo Stato convenuto al pagamento di 9.800 € a titolo di risarcimento del ricorrente.

Per quanto attiene l’art. 10 della CEDU, la sentenza in esame si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale ormai ben consolidato che dà alla norma convenzionale un’interpretazione estensiva. Tuttavia, occorre sottolineare la portata innovativa che la pronuncia in oggetto ha a proposito della compatibilità tra il trattamento di dati biometrici per la salvaguardia della sicurezza nazionale e il diritto a che la privacy individuale venga salvaguardata. In dettaglio, la Corte statuisce che il mero monitoraggio degli spazi pubblici con telecamere per rilevare e disinnescare tempestivamente pericoli per l’ordine pubblico non comporta di per sé una restrizione del diritto alla libertà di espressione o del diritto al rispetto della vita privata. Invero, la questione della privacy dell’individuo sorge soltanto ove, a tale monitoraggio, consegua una memorizzazione permanente dei dati raccolti, a fortiori qualora le immagini ritraggano un individuo identificato.

Il giudizio in commento assume un certo rilievo se interpretato alla luce della recente tendenza, di alcuni Paesi europei, ad utilizzare le nuove tecnologie per garantire la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. È questo il caso della Serbia che, a partire dal 2019, si è ritrovata nel mirino di alcune ONG operative nel settore dei diritti umani per aver avviato, congiuntamente con il colosso cinese Huawei, il progetto “safe city”. Senza una legge che proteggesse efficacemente i dati personali dei cittadini, la capitale serba aveva, invero, provveduto all’installazione negli spazi pubblici di telecamere di videosorveglianza con funzionalità di riconoscimento facciale, allo scopo dichiarato di prevenire atti terroristici e combattere la criminalità. Le telecamere erano in grado non solo di riconoscere volti, oggetti e di rilevare qualsiasi spostamento dell’individuo, ma anche di inibire, seppur indirettamente, le proteste antigovernative poste in essere dai manifestanti (cosiddetto “chilling effect”).

In questa prospettiva, con la pronuncia Glukhin c. Russia, la Corte ha colto l’occasione per mettere in guardia gli Stati parti sulla pericolosità delle nuove tecnologie in un’era di rivoluzione digitale evidenziando come l’intelligenza artificiale e, segnatamente, le tecniche di riconoscimento facciale, originariamente utilizzate per la lotta al terrorismo e l’investigazione di crimini, in assenza delle dovute precauzioni, possano rivelarsi incompatibili con i diritti fondamentali. Nella sua pronuncia, la Corte ha anche il merito di aver richiamato le disposizioni internazionali applicabili e di aver sottolineato la comune preoccupazione che le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e l’Unione europea hanno manifestato in relazione all’uso improprio delle nuove tecnologie ritenute suscettibili di avere un chilling effect sulla libertà di espressione del singolo.

In conclusione, la Corte ha ribadito la necessità di disciplinare l’uso delle nuove tecnologie per delimitarne il campo di applicazione e garantire i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo come tutelati dalla Convenzione.

Chiara Innocenti

Studentessa del Master Tutela internazionale dei diritti umani “Maria Rita Saulle”


La Corte Africana torna a pronunciarsi sul diritto di difesa in Tanzania

Con sentenza Hoja Mwendesha v. United Republic of Tanzania (app. NO.032/2016), del 13.6.2023, la Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli (di seguito Corte) ha riconosciuto la violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 7 par. 1 lett. c della Carta dei diritti dell’uomo e dei popoli (di seguito Carta) da parte della Tanzania e condannato lo Stato convenuto al risarcimento del ricorrente.

La vicenda nasce dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale distrettuale di Misungwi che condannava il ricorrente (H. M.), cittadino tanzaniano, a trent’anni di reclusione per il reato di stupro commesso ai danni di una ragazza di tredici anni. Il ricorrente decideva d’impugnare il giudizio prima presso l’Alta Corte di Mwanza, che tuttavia confermava la decisione il 28.3.2014 e, successivamente, davanti alla Corte d’Appello della Tanzania, che si pronunciava nella stessa direzione il 30.11.2015.

Con il ricorso presentato dinanzi alla Corte, il ricorrente lamentava la violazione di diversi diritti riconosciuti agli individui dalla Carta africana. In primo luogo, faceva riferimento al diritto di ogni individuo di essere uguale davanti alla legge e di ricevere dalla legge uguale tutela (art. 3, parr. 1 e 2). Secondo la ricostruzione dallo stesso fornita, infatti, nel corso del processo erano state assunte solo le prove dell’accusa e non era stato effettuato alcun accertamento in merito all’attendibilità della persona offesa. In secondo luogo, il cittadino tanzaniano lamentava la violazione del diritto al rispetto della dignità dell’essere umano (art. 5). A tal riguardo, tuttavia, non si può fare a meno di considerare come egli non avesse né specificato né descritto in che modo sarebbe stato privato della sua dignità o sottoposto a trattamenti degradanti e torture.In ultimo, il ricorrente denunciava la lesione del diritto ad un equo processo, facendo riferimento, in particolare,al diritto di difesa (art. 7 par. 1 lett. c). Nel corso del processo, infatti, non gli era stata fornita alcuna assistenza legale.

Nell’approntare le sue difese, lo Stato convenuto negava la lesione dei primi due articoli citati dal ricorrente e si asteneva dal pronunciarsi in merito alla violazione del diritto di difesa. In particolare, riguardo alla violazione dell’art. 3, parr. 1 e 2, la Tanzania smentiva l’attuazione di comportamenti discriminatori da parte degli organi giudicanti e affermava che erano state assunte solo le prove dell’accusa in quanto ritenute sufficienti a dimostrare i fatti, negando, al contempo, la mancanza di accertamenti sulla credibilità del teste. In riferimento alla violazione dell’art. 5, invece, lo Stato respingeva ogni accusa, sottolineando come il ricorrente non avesse prodotto alcuna prova a sostegno di quanto affermato.

Prima di decidere nel merito il caso, la Corte ha esaminato gli aspetti relativi alla propria giurisdizione e all’ammissibilità del ricorso.

Per quanto riguarda la giurisdizione, la Corte riflette sulla considerazione formulata dalla Tanzania tesa a sottolineare come lo Stato, sebbene con una Dichiarazione resa nel marzo del 2010 avesse accettato la giurisdizione della Corte in merito ai ricorsi presentati da individui e organizzazioni non governative, il 21 novembre del 2019 ha invece chiesto il ritiro della Dichiarazione stessa. Pronunciandosi sul punto, la Corte ha ricordato che il ritiro della Dichiarazione diventa efficace solo dopo un anno dalla notifica. Vale a dire che la Corte ha giurisdizione in merito ai ricorsi pendenti e a quelli presentati in data antecedente al 22 novembre 2020.

Con riferimento all’ammissibilità del ricorso, la Corte esamina l’eccezione sollevata dallo Stato convenuto, che evidenzia il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne dal momento che il ricorrente non avrebbe proposto ricorso dinanzi alla Corte costituzionale.A tal proposito, la Corte ha affermato come il ricorso alla Corte Costituzionale dovesse considerarsi un rimedio straordinario, pertanto, il cittadino tanzaniano non era obbligato a ricorrervi.

Avviando l’analisi nel merito, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 3, parr. 1 e 2 e dell’art. 5 della Carta. Infatti, con riferimento ad entrambe le norme, l’onere della prova, interamente a carico del ricorrente, non era stato in alcun modo soddisfatto. La Corte medesima ha invece riconosciuto la violazione dell’art. 7, par. 1, lett. c) da parte dello Stato e lo ha condannato ad un risarcimento di trecentomila scellini tanzaniani. La Corte ha infatti affermato che, sebbene l’art. 7, par. 1, lett. c) della Carta non preveda espressamente il diritto all’assistenza legale gratuita, tale norma deve essere interpretata in combinato disposto con l’art. 14, par. 3, lett. d) del Patto internazionale sui diritti civili e politici (di seguito Patto). Quest’ultima disposizione afferma che ogni individuo accusato di un reato ha diritto “to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it”.

La decisione in parola conferma l’orientamento precedentemente adottato dalla Corte in merito alla violazione del diritto di difesa. Già nel caso Al-Ex Thomas v. United Republic of Tanzania (app. NO 005/2013) infatti, la Corte, facendo riferimento all’art. 7 del Protocollo, ha ricordato che nel tutelare i diritti umani, la Corte potrà applicare la Carta e ogni altro strumento che si occupa della materia, purché ratificato dallo Stato interessato. La sentenza Al-Ex Thomas v. United Republic of Tanzania, peraltro, assume un certo rilievo in quanto, prendendo spunto dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la Corte ha individuato, altresì, le condizioni al ricorrere delle quali si può usufruire dell’assistenza legale gratuita. Tra queste, la particolare gravità del reato commesso, la severità della pena, la complessità del caso e la situazione di indigenza dell’individuo.

A margine di questo breve commento, sembra opportuno presentare delle riflessioni conclusive che, se da un lato mettono in evidenza la necessità di garantire e di tutelare il diritto all’assistenza legale gratuita, dall’altro non ignorano la recente tendenza di alcuni Stati africani, tra cui la Tanzania, di sottrarsi dalla giurisdizione della Corte, ritirando la dichiarazione di accettazione della competenza della Corte resa ai sensi dell’art. 34, par. 6 del Protocollo istitutivo.

Con riferimento al primo aspetto, infatti, ci si chiede come un processo svolto senza l’assistenza di un tecnico del diritto e, quindi, svolto esclusivamente sulla base delle sole conoscenze giuridiche dell’imputato, possa definirsi “giusto” e condurre ad una sentenza equa. In questa logica, si dovrebbe notare come la negazione del diritto al gratuito patrocinio potrebbe produrre, di conseguenza, la violazione di altri diritti giudiziari e, non da ultimo, la violazione del diritto di ciascun individuo di essere uguale dinanzi alla legge.

Con riferimento al secondo aspetto, invece, ci si dovrebbe interrogare sulle ragioni, reali, che hanno spinto la Tanzania a ritirare la propria dichiarazione di accettazione della competenza della Corte, a seguito delle numerose e ricorrenti condanne per la violazione del diritto all’assistenza legale gratuita. L’incapacità strutturale dello Stato di garantire il gratuito patrocinio, infatti, sembra svolgere un ruolo determinante nella scelta operata dalle autorità governative di ritirarsi dalla giurisdizione della Corte.

In questa prospettiva, ci si chiede se, ferma restando la necessità di continuare a sanzionare la Tanzania per ulteriori ed eventuali violazioni di tale diritto, non sia opportuno e auspicabile, considerando il carattere ricorrente e strutturale di tali violazioni, un intervento politico dell’Unione africana finalizzato a sostenere, anche economicamente, misure volte a garantire l’adeguamento del sistema giudiziario della Tanzania agli standard richiesti dall’art. 7 della Carta.

Un intervento politico simile, da attuare esclusivamente in caso di violazioni ricorrenti e strutturali, potrebbe rappresentare non soltanto una misura volta a favorire il rispetto e la protezione dei diritti umani ma anche un’azione utile ad arginare o quantomeno contrastare la tendenza di alcuni Stati di sottrarsi dalla giurisdizione della Corte.

Camilla Fantozzi

Studentessa del Master in “Tutela internazionale dei diritti umani Maria Rita Saulle”