L’eterna dialettica tra sovranità nazionale e diritti fondamentali: i diritti umani come limite al potere degli Stati Uniti d’America di imporre sanzioni economiche all’Iran
Raison d’humanité versus raison d’État in the Iran sanctions case
Approfondimento n. 15/2018
Il 3 ottobre 2018 la Corte internazionale di giustizia ha emanato un ordine di misure provvisorie in relazione al caso pendente tra Stati Uniti d’America e Iran riguardante l’applicazione delle sanzioni economiche imposte da Washington a Teheran. La Corte era stata adita dalla Repubblica Islamica dell’Iran, la quale lamentava da parte degli Stati Uniti la violazione di alcuni obblighi contenuti nel Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights concluso dai due Paesi il 15 agosto 1955 a Teheran. Nello specifico, l’Iran riteneva le sanzioni economiche reintrodotte dagli Stati Uniti nel 2018 una violazione del Trattato di amicizia e si rivolgeva alla Corte ai sensi di una clausola compromissoria contenuta all’art. XXI par. 2 dello stesso Trattato. Inoltre, Teheran richiedeva la sospensione di tutte le sanzioni economiche come misura provvisoria nelle more del giudizio della Corte dell’Aia.
La Corte internazionale di giustizia, infatti, in base all’art. 41 del proprio Statuto e secondo le modalità prescritte dall’art. 75 del regolamento interno è autorizzata ad indicare misure provvisorie a tutela dei diritti di entrambe le Parti nei casi in cui lo ritenga opportuno. In particolare, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, la Corte si avvale dell’ordine di misure provvisorie, diretto ad una o ad entrambe le Parti, se sussistono tre condizioni: la legittimità della giurisdizione della Corte prima facie; la connessione tra le misure cautelari e i diritti di cui è richiesta la tutela; il grave rischio di un pregiudizio irreparabile e l’urgenza. Inoltre, come definitivamente chiarito dalla nota Sentenza LaGrand del 27 giugno 2001 (Germania c. Stati Uniti d’America), le misure cautelari indicate dalla Corte rivestono natura obbligatoria per le Parti.
Nel caso in oggetto, la Corte ha stabilito di accogliere parzialmente la richiesta dell’Iran: i giudici dell’Aia hanno ritenuto che i requisiti necessari per la disposizione delle misure cautelari – in particolare il carattere di urgenza e l’esistenza di un grave rischio di pregiudizio irreparabile – fossero riscontrabili solo in alcune delle misure sanzionatorie imposte dagli Stati Uniti. La Corte ha infatti prescritto agli Stati Uniti di rimuovere ogni misura che, direttamente o indirettamente, limiti o impedisca l’esportazione in Iran di beni di prima necessità – quali medicinali, generi alimentari e prodotti agricoli – e di pezzi di ricambio, attrezzature e altri servizi necessari a garantire la sicurezza dell’aviazione civile.
Con questa decisione la Corte pare indicare un limite invalicabile al potere di uno Stato di adottare misure sanzionatorie contro un altro Stato. Secondo questo parametro, tale limite risiederebbe nei diritti fondamentali degli individui coinvolti loro malgrado nelle controversie internazionali. Pertanto, sarebbero da considerarsi illegittime tutte le misure sanzionatorie volte ad impedire il libero commercio di quei beni di prima necessità cui tutti gli esseri umani hanno diritto. Al di là dell’impatto che questa decisione avrà sulla controversia in atto, rileva il fatto che la Corte implicitamente sembri suggerire un ideale di giustizia universale predominante sulla sovranità statale, la quale non può manifestarsi in atti che mettano a rischio la vita e la dignità degli esseri umani. Il diritto internazionale, come diritto vivente in continua evoluzione, chiarirà in futuro se questa sentenza possa essere considerata come un passo ulteriore verso l’affermazione di un “diritto internazionale dell’umanità”. Per il momento non possiamo che accogliere questa decisione come l’ennesima riprova che la sovranità nazionale da tempo non è più un monolite inscalfibile.
Francesco Negozio
Borsista di ricerca in Diritto internazionale