Il Comitato Onu per le persone con disabilità conclude la sua ventottesima sessione di lavori: gli Stati sotto esame non corrono, ma camminano nella giusta direzione
Approfondimento 3/2023
Il Comitato per i diritti delle persone con disabilità, organo istituito dall’art. 34 della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità del 2006, si è sempre distinto per l’attenzione con cui ha monitorato l’attuazione della Convenzione negli Stati aderenti alla medesima. Il Comitato è costituito da 18 esperti di alta levatura morale nominati dai singoli Paesi, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative delle persone disabili (art. 34 §3 della Convenzione). Vengono eletti a scrutinio segreto alle riunioni della Conferenza degli Stati Parti. È richiesto il quorum costitutivo pari a due terzi delle Alte Parti Contraenti e quello deliberativo pari alla maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti (art. 34§5 della Convenzione). Il loro mandato dura per quattro anni e possono essere rieletti una sola volta. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite provvederà allo staff e alle risorse per l’effettivo svolgimento delle funzioni del Comitato e convoca la sua prima riunione.
Il procedimento di “monitoraggio” dell’implementazione della Convenzione da parte del Comitato nei confronti degli Stati è meticolosamente descritto dall’articolo 35 all’articolo 38 della Convenzione:
- ogni quattro anni gli Stati sono tenuti a inviare dei Report in cui descrivono tutte le misure che hanno preso per attuare la Convenzione nel loro ordinamento e lo stesso dovranno fare ogniqualvolta sarà loro richiesto dal Comitato (art. 35 CRPD);
- il Comitato prende in esame il Report dei singoli Stati e può dare suggerimenti e raccomandazioni generali che poi invia a quegli Stati oppure chiedere loro ulteriori informazioni. In ogni caso, gli Stati oggetto di revisione potranno rispondere inviando le informazioni richieste e con tutte le altre eventuali informazioni che riterrà opportuno fornire al Comitato (art. 36 CRPD);
- il Comitato elabora le sue Osservazioni Conclusive sulla base delle informazioni fornite dagli Stati e dagli istituti specializzati, fondi e programmi delle Nazioni Unite, piuttosto che da altri treaty bodies (artt. 35, §3 e 37 CRPD).
In generale, tutto il procedimento si basa sul principio di trasparenza (art. 36, §§3 e 4 CRPD) e di collaborazione (art. 36, §5, 37 e 38 CRPD).
Dal 6 al 24 marzo 2023 si è tenuta la ventottesima sessione dei lavori del Comitato in cui ha considerato i rapporti dei seguenti Paesi: Angola, Argentina, Georgia, Perù, Togo e Tunisia.
In generale, il Comitato ha rilevato che in tutti questi Stati le persone disabili non sono messe nelle condizioni di poter partecipare attivamente alla vita pubblica ed accedere ad alcun servizio autonomamente. Questo fenomeno è visibile in vari settori: ad esempio, il Comitato ha espresso preoccupazione per il fatto che in Georgia (punto III.A.9 delle Osservazioni Conclusive) e in Tunisia (punto III.B.13 delle Osservazioni Conclusive) le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità non vengono coinvolte sistematicamente nei processi decisionali relativi a questioni oggetto di discussione pubblica e che le riguardano. Nello Stato del Togo (punto III.A.7 delle Osservazioni Conclusive) il Comitato ha osservato invece che le persone disabili non partecipano in alcun modo all’elaborazione e nell’attuazione delle leggi e/o dei programmi che interessano loro.
Per porre fine a questa evidente discriminazione fondata sulla condizione di disabilità, il Comitato ha raccomandato agli Stati oggetto di revisione (punto III.A.10 delle Osservazioni Conclusive sul Report della Georgia, punto III.A.8 delle Osservazioni Conclusive sul Report di Togo, punti III.A.6 e III.B.14 delle Osservazioni Conclusive sul Report della Tunisia) di introdurre consultazioni obbligatorie e regolari, di dare il giusto peso alle opinioni delle persone con disabilità, di garantire la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano le donne e le ragazze con disabilità, le persone con disabilità intellettive e i bambini con disabilità. In particolare, nel caso della Georgia e della Tunisia, il Comitato ha raccomandato l’utilizzo di informazioni in formato Easy Read e in altri formati accessibili per le persone con disabilità nell’ambito della consultazione pubblica.
Pur non essendo citata nelle varie Osservazioni Conclusive, è comunque utile ricordare la Risoluzione dell’Assemblea Generale A/RES/77/240 sulla documentazione di facile comprensione. Questa afferma che urge “to close digital divides, […] to ensure that the benefits of information and communications technologies, including new technologies, are available to all” e “to identify and eliminate prejudice, discrimination, obstacles and barriers that limit the access of persons with disabilities to information and communications” come tutte le altre persone.
Inoltre, condizione imprescindibile affinché le persone con disabilità possano “live independently in the community, participate fully, meaningfully and equally in all aspects of life, including in political and public life and decision-making processes, and fully enjoy all their human rights and fundamental freedoms on an equal basis with others” è la fruibilità delle risorse, dei processi e delle tecnologie che rendono loro accessibili le informazioni, compresa la comunicazione di facile comprensione.
Infine, al punto n. 2 della raccomandazione, l’Assemblea Generale richiama gli Stati Parti della Convenzione al loro dovere di sforzarsi ulteriormente per eliminare quelle barriere e quegli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di accedere a “information, communications and other services, including electronic services, emergency services and assistive technologies” che permettono loro di esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione.
Nelle Osservazioni Conclusive viene, invece, menzionato il Commento Generale n. 7 del 2018 sulla partecipazione delle persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, all’attuazione e al monitoraggio della Convenzione, secondo cui, per poter affermare di aver correttamente attuato l’art. 4§3 della Convenzione, le Alte Parti Contraenti dovrebbero inserire nelle proprie legislazioni l’obbligo di coinvolgere le persone disabili prima dell’approvazione di qualsiasi legge e regolamento, preferibilmente nelle fasi iniziali di elaborazione di tutti gli atti normativi, inclusi quelli che non li riguardano (punto II.C.15).
Quanto al diritto all’istruzione (art. 24 della Convenzione), in Paesi come il Perù la percentuale di studenti con disabilità non iscritti o mantenuti nei programmi educativi a causa delle loro limitate risorse economiche è significativa (punto III.B.48 delle relative Osservazioni Conclusive). Pertanto, il Comitato ha esortato questo Paese a stanziare maggiori risorse economiche per la fornitura di accomodamenti ragionevoli per gli studenti con disabilità, per aumentare la copertura dei programmi di intervento precoce (PRITE) e per attuare ed espandere il Servizio di supporto educativo. Inoltre, lo stesso Comitato ha raccomandato al Perù di creare un meccanismo di monitoraggio permanente, così da garantire l’accesso alla scuola a tutti gli studenti con disabilità (punto III.B.49 delle relative Osservazioni Conclusive). Da questo punto di vista, è importante menzionare il punto 13 del Commento Generale n. 4 del 2016 sul diritto a un’istruzione inclusiva, il quale sottolinea che quest’ultimo dev’essere garantito “without discrimination and on the basis of equality of opportunity” e che le Alte Parti Contraenti sono tenute sia a vietare e perseguire ogni genere di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, sia a porre in essere tutti gli aggiustamenti necessari a consentire loro di godere in maniera effettiva dei diritti previsti dalla Convenzione. Infine, rilevano a questo fine i punti 4.5 e 4.a degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile, ovvero rispettivamente quello di “eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons with disabilities, […]” e quello di “[b]uild and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments for all”.
Particolare preoccupazione è stata espressa dal Comitato con riferimento al diritto al lavoro (art. 27 della Convenzione). In Paesi come l’Angola e l’Argentina la quota di occupazione delle persone disabili sia nel settore pubblico che in quello privato non supera il 4% dei posti di lavoro. Perciò il Comitato ha invitato questi Stati a promuovere il raggiungimento almeno di tale quota in entrambi i settori (punti III.B.45.a e III.B.46.a delle Osservazioni Conclusive sul Report dell’Angola e punti III.B.51.d e III.B.52.d delle Osservazioni Conclusive dell’Argentina). Ci sono poi Stati come la Georgia e Togo che addirittura pongono restrizioni giuridiche all’impiego di persone con disabilità, specialmente delle donne. A quest’ultimi, il Comitato ha raccomandato di eliminare gli ostacoli legislativi che limitano l’occupazione delle persone disabili (punti III.B.53.b e III.B.54.a delle Osservazioni Conclusive sul Report della Georgia e punti III.B.51.a e III.52.a delle Osservazioni Conclusive sul Report di Togo). Nelle Osservazioni Conclusive sui Report di tutti e quattro gli Stati appena esaminati il Comitato ha richiamato il punto 8.5 degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile previsti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che ha lo scopo di “achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value”.
Infine, il Comitato ha evidenziato che l’associazionismo non è affatto incoraggiato, anzi, spesso quelle poche associazioni di famiglie disabili esistenti possono fare affidamento solo sulla cooperazione internazionale per portare avanti il proprio lavoro di advocacy. Non a caso, il Comitato, al punto A.10.a delle sue Osservazioni Conclusive sul Report della Georgia, ha raccomandato di creare un fondo nazionale ad hoc e di garantire a queste organizzazioni il diritto di accesso ai capitali stranieri. Tale discriminazione si fonda sulla condizione personale di disabilità di queste persone, alle quali talora non viene nemmeno riconosciuta di fatto la capacità di agire in qualsiasi ambito della loro vita. Pertanto queste devono sempre ricorrere all’“assistenza” di un familiare o comunque di terzo, quasi fosse il proprio tutore, indipendentemente dal fatto che la loro sia una disabilità fisica o psichica o da quanto la stessa sia grave (si pensi, a questo proposito, a quanto riscontrato non solo in Argentina e in Tunisia, ma di nuovo anche in Angola, Stato al quale il Comitato, al punto III.B.20 delle sue Osservazioni Conclusive, ha raccomandato di garantire alle persone disabili l’equiparazione di fronte alla legge rispetto ai cittadini “normodotati” e di prevedere dei meccanismi che consentano alle persone disabili di prendere le decisioni che le riguardano, per quanto possibile, in maniera autonoma in ogni area della loro vita). Tutto ciò in chiara violazione dell’articolo 12 della Convenzione sul pari riconoscimento davanti alla legge delle persone con disabilità rispetto a quelle “normodotate”.
Al procedimento di monitoraggio hanno partecipato anche organizzazioni internazionali, istituti specializzati delle Nazioni Unite e organizzazioni di persone con disabilità. Interessante a questo proposito è quanto affermato dall’International Disability Alliance, la quale ha sottolineato il fatto che, nonostante i passi avanti fatti dal Perù quando, nel 2018, ha approvato un’importante riforma della capacità giuridica, essi non sono stati sufficienti a produrre cambiamenti effettivi nella pratica. Allo stesso modo, la legge argentina sulla salute mentale del 2010 è stata considerata un passo avanti, avendo fissato l’obiettivo di chiudere i manicomi entro il 2020, ma troppo pochi sono stati di fatto gli ospedali psichiatrici chiusi definitivamente.
È evidente da quanto sopra esposto che la strada da percorrere per raggiungere l’obiettivo dell’eliminazione di ogni forma di discriminazione sulla base della condizione di disabilità è ancora lunga. Tuttavia, piccoli passi avanti sono stati fatti. Si spera che presto anche questi Paesi arrivino a garantire ai loro cittadini disabili l’assistenza di cui quest’ultimi hanno bisogno.
Elisabetta De Carlo
Studentessa del Master in Tutela Internazionale dei diritti umani “Maria Rita Saulle”
Link e materiale utile:
- UN disability rights committee publishes findings on Angola, Argentina, Georgia, Peru, Togo and Tunisia – press release 29th March 2023 – LINK
- Committee on the Rights of Persons with Disabilities concludes twenty-eighth session after adopting Concluding Observations on Reports of Angola, Georgia, Tunisia, Argentina, Peru and Togo – news 24th March 2023 – LINK
- Concluding Observations on the Report of Angola – CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities – 28th Session (06 Mar 2023 – 24 Mar 2023) – CRPD/C/AGO/CO/1 – LINK
- Concluding Observations on the Report of Argentina – CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities – 28th Session (06 Mar 2023 – 24 Mar 2023) – CRPD/C/ARG/CO/2-3 – LINK
- Concluding Observations on the Report of Georgia – CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities – 28th Session (06 Mar 2023 – 24 Mar 2023) – CRPD/C/GEO/CO/1 – LINK
- Concluding Observations on the Report of Peru – CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities – 28th Session (06 Mar 2023 – 24 Mar 2023) – CRPD/C/PER/CO/2-3 – LINK
- Concluding Observations on the Report of Togo – CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities – 28th Session (06 Mar 2023 – 24 Mar 2023) – CRPD/C/TGO/CO/1 – LINK
- Concluding Observations on the Report of Tunisia – CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities – 28th Session (06 Mar 2023 – 24 Mar 2023) – CRPD/C/TUN/CO/2-3 – LINK