L’Assemblea delle Parti alla Corte penale internazionale approva la modifica dello Statuto di Roma del 1998 per il crimine di guerra di starvation
L’Assemblea delle Parti alla Corte penale internazionale approva la modifica dello Statuto di Roma del 1998 per il crimine di guerra di starvation
Approfondimento n.11/2020
Il 6 dicembre 2019, l’Assemblea degli Stati Parti alla Corte penale internazionale ha modificato all’unanimità lo Statuto di Roma per includere il crimine di guerra per starvation nei contesti di conflitto armato non internazionale.
Nell’agosto 2019, il governo svizzero presentava una proposta al Segretario generale delle Nazioni Unite per modificare lo Statuto di Roma. La Svizzera evidenziava che “starving civilians is already a war crime under the Rome Statute in international armed conflicts. However, the vast majority of contemporary armed conflicts are non-international in nature.” Il testo dell’art. 8 par. 2 lett. e è stato così modificato: “(xix) Intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to their survival, including wilfully impeding relief supplies.”
L’approvazione dell’emendamento riempe una lacuna presente nello Statuto di Roma eliminando la distinzione tra le due designazioni di conflitto. L’allargamento della nuova fattispecie criminosa, ovviamente, rappresenta uno sviluppo positivo perché la Corte penale internazionale sarà d’ora in poi in grado di perseguire penalmente i responsabili di affamare intenzionalmente i civili nelle guerre civili.
Questo emendamento rafforza, da un lato, la protezione delle vittime della guerra; dall’altro lato, allinea lo Statuto di Roma con il diritto internazionale generale che vieta l’uso di starvation as a method of warfare in entrambi i casi di conflitto armato. Questa posizione è rinvenibile nel lavoro del Comitato della Croce Rossa sul diritto internazionale consuetudinario dove la Rule 53 afferma che “State practice establishes this rule as a norm of customary international law applicable in both international and non-international armed conflicts”.
L’emendamento introdotto produrrà i suoi effetti sulla base di quanto disposto dallo Statuto all’art. 121 par. 5 dove si afferma che “Any amendment to articles 5, 6, 7 and 8 of this Statute shall enter into force for those States Parties which have accepted the amendment one year after the deposit of their instruments of ratification or acceptance. In respect of a State Party which has not accepted the amendment, the Court shall not exercise its jurisdiction regarding a crime covered by the amendment when committed by that State Party’s nationals or on its territory”.
Pierfrancesco Breccia
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale