La presunzione di Paese terzo sicuro e il rischio di respingimento a catena
Ilias and Ahmed v. Hungary (application no. 47287/15)
Approfondimento n. 6/2020
Il caso in oggetto, su cui la Grande Camera della Corte di Strasburgo si è pronunciata lo scorso 21 novembre, riguarda la vicenda di due richiedenti asilo bengalesi che, dopo aver lasciato la Grecia e percorso la rotta balcanica verso l’Europa centrale, sono stati trattenuti per oltre venti giorni nella zona di transito di Röszke – al confine serbo-ungherese – e, una volta dichiarate inammissibili le loro domande di protezione internazionale, espulsi in Serbia.
Il ricorso, fondato sulla presunta violazione da parte del governo ungherese degli articoli 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza), 3 (Proibizione della tortura) e 13 (Diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha posto la Corte di fronte all’inedita questione dell’inquadramento giuridico del trattenimento dei richiedenti asilo presso una zona di transito, oltre a fornire interessanti spunti di riflessione sugli obblighi dello Stato in caso di espulsione dello straniero verso un paese terzo designato come sicuro.
A tal proposito, i giudici di Strasburgo, considerando i profili di rischio in termini di refoulement, hanno censurato la normativa nazionale ungherese, che con l’entrata in vigore del decreto governativo n. 191/2015, ha incluso la Serbia nella lista dei paesi terzi sicuri. Date la scarsa affidabilità ed accessibilità del sistema di asilo serbo e le molte criticità che ne impediscono un corretto funzionamento pratico, Belgrado non presenta, evidentemente, le caratteristiche fondamentali che definiscono un “Paese terzo sicuro”.
Numerose sono infatti le fonti internazionali attestanti pratiche violente e maltrattamenti sui migranti da parte delle autorità serbe, nonché le carenze nelle procedure di accesso all’asilo e i rischi di refoulement indiretto o “a catena” verso Macedonia e Grecia – entrambi paesi con problematiche strutturali in materia di accoglienza e asilo. Nello specifico, il governo ungherese – decidendo di espellere i due richiedenti (i Sig.ri Ilias e Ahmed) senza aver prima esaminato nel merito la loro domanda di protezione internazionale né verificato che il sistema d’asilo del paese di destinazione fosse tale da garantirne un esame adeguato, è venuto meno all’obbligo positivo di documentarsi sulla situazione presente del paese in cui si intende espellere un richiedente asilo – ricordato dalla stessa Grande Camera nella sentenza in esame.
Se da un lato è stata riscontrata una violazione dell’art. 3 della CEDU in riferimento all’espulsione dei ricorrenti verso la Serbia, dall’altra Strasburgo non ha invece rilevato alcuna trasgressione di quella stessa disposizione della Convenzione e dell’art. 5 in relazione – rispettivamente – alle condizioni di detenzione dei richiedenti nella zona di transito e alla legittimità del trattenimento. La privazione delle libertà personale dei ricorrenti è stata infatti giudicata accettabile sia in termini “temporali” – 23 giorni di trattenimento sono stati ritenuti dalla Corte EDU un “periodo breve” – sia dal punto di vista delle condizioni di vita all’interno della struttura. Cionondimeno, occorre osservare che – al di là del caso specifico – l’Ungheria presenta gravi deficit relativamente agli standard di tutela dei diritti umani nei propri centri di trattenimento per migranti, come dimostrano le ricerche condotte in materia da diverse agenzie europee ed organismi internazionali.
Marta Panaiotti
Tutor del Corso di formazione su Rifgiati e migranti