La Corte di giustizia dell’Unione europea condanna (nuovamente) la Polonia per discriminazioni di Genere

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 novembre 2019. Commissione europea contro Repubblica di Polonia

Approfondimento n. 7/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lo scorso novembre la Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso due importanti sentenze ascrivibili all’ormai annosa questione dell’indipendenza del sistema giudiziario polacco: la prima ha avuto ad oggetto l’abbassamento dell’età di pensionamento dei giudici, mentre la seconda ha riguardato la costituzione di una apposita sezione, la Disciplinary Chamber, della Corte suprema.

In questo approfondimento si tratterà esclusivamente della prima decisione, resa il 5 novembre 2019. I fatti oggetto della procedura di inadempimento avviata dalla Commissione europea contro la Polonia traggono origine dall’approvazione di una legge nazionale del 2017 con la quale l’età di pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari e dei pubblici ministeri era modificata e fissata a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. Mediante lo stesso provvedimento al Ministro della Giustizia veniva attribuita la possibilità di consentire ad un giudice di esercitare le sue funzioni oltre l’età stabilita, al presentarsi di specifiche esigenze legate al carico di lavoro dei tribunali.

Nella fase precontenziosa la Commissione ha addotto, tra le altre, la violazione da parte della Polonia dell’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in materia di effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, e le rilevanti disposizioni dell’articolo 5 e 9 della direttiva 2006/54, con riguardo alla parità di trattamento tra i sessi nel collocamento a riposo dei lavoratori.

A seguito dell’emissione di un parere motivato della Commissione, con il quale alla Polonia veniva ribadita la necessità di rispettare le norme pertinenti dell’ordinamento dell’Unione, e della relativa lettera con la quale il governo polacco riteneva inesistenti tali infrazioni, il procedimento è proseguito dinnanzi alla Corte.

In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che le differenziazioni tra uomo e donna operate nella nuova legge polacca costituiscano una discriminazione fondata sul sesso, contraria alle richiamate norme europee. Dal suo canto, la Polonia ha sostenuto che i regimi pensionistici in questione non rientrassero nell’ambito d’applicazione della direttiva 2006/54, ma in quello della direttiva 79/7/CEE che autorizzerebbe, invece, una attenuazione della parità.

Nella sua valutazione del caso, la Corte ha innanzitutto ricordato la necessità che, conformemente all’articolo 157 del TFUE, gli Stati garantiscano la piena applicazione del principio della parità tra i lavoratori. In secondo luogo, la Corte ha richiamato la sua costante giurisprudenza che, fondata sull’articolo 5 della direttiva 2006/54 dispone il divieto di ogni discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda il campo d’applicazione dei regimi professionali di sicurezza sociale e le relative condizioni d’accesso. Nel caso di specie, è evidente che il criterio adottato dalla legge di modifica polacca per stabilire il pensionamento anticipato dei giudici sia ancorato al sesso. Tale disposizione, in altri termini, introduce nel regime pensionistico in questione delle condizioni evidentemente discriminatorie che non trovano giustificazione nemmeno nella pretesa polacca di eliminare ogni possibile discriminazione a scapito delle donne. Se infatti l’articolo 157 del TFUE autorizza gli Stati membri a mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi volti ad eliminare eventuali squilibri di carattere professionale, non si può pacificamente concludere che le discrepanze di trattamento previste dalla Polonia siano accettabili, nell’ottica del più volte richiamato obiettivo di aiutare la donna a vivere la propria vita lavorativa su un piano di parità all’uomo.

La Corte di giustizia dell’Unione europea si è dunque pronunciata in favore dell’accettazione integrale del ricorso e ha dichiarato che la Repubblica di Polonia, introducendo con legge di modifica del 2017, un’età per il pensionamento differente per le donne e per gli uomini appartenenti ai tribunali ordinari polacchi e conferendo al Ministro della giustizia il potere di autorizzare eventuali proroghe ai nuovi limiti stabiliti per la quiescenza, ha violato i richiamati obblighi europei.

È rilevante notare che quella in analisi è, nell’ordine, la seconda delle due sentenze sugli effetti della riduzione dell’età di pensionamento dei giudici, dopo quella resa lo scorso 24 giugno con riguardo agli omologhi della Corte suprema.

Giovanni Ardito

Dottorando in Diritto pubblico, comparato ed internazionale

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