La Camera di appello della CPI conferma la decisione della Camera preliminare sulla sufficiente gravità del caso Al Hassan ai sensi dell’art. 17 dello Statuto.
Approfondimento n.15/2020
Il 19 febbraio 2020 la Camera di appello della Corte penale internazionale ha rigettato all’unanimità l’appello presentato da Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud contro la decisione della I Camera preliminare, che riconosceva la sufficiente gravità ai sensi dell’art. 17(1)(d) dello Statuto dei fatti di cui gli si imputa la commissione in Mali.
Il 18 luglio 2012 il Governo del Mali ha effettuato un referralsulla situazione nel Paese al Procuratore della Corte. Le indagini, avviate dalla Procura, hanno condotto all’emanazione di un mandato di arresto per Al Hassan, consegnato poi dalle autorità del Mali alla Corte nel marzo del 2018, per presunti crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi nel territorio del Mali tra aprile 2012 e gennaio 2013. La Procura indagava sulla commissione da parte di Al Hassan di crimini contro l’umanità nel quadro di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile di Timbuktu e la commissione di crimini di guerra nel contesto di un conflitto armato non internazionale tra le forze armate maliane e i gruppiarmati Al-Qaida del Maghreb Islamico (“AQIM”) e Ansar Eddine (“Ausiliari della Religione Islamica”),gruppo fondamentalista, principalmente Tuareg, associato ad AQIM. La Procura ha ritenuto sussistenti motivi fondati per credere che Al Hassan sia penalmente responsabile per crimini contro l’umanità quali tortura, stupro, schiavitù sessuale, persecuzione basata su motivi religiosi e di genere e per crimini di guerra, segnatamente stupro, schiavitù sessuale, atti di violenza alla persona e alla dignità personale, attacchi intenzionalmente diretti contro edifici dedicati al culto e contro monumenti storici, esecuzione di sentenze senza previo processo pronunciato da una corte regolarmente costituita e senza garanzie procedurali.La Camera preliminare ha riconosciuto il ruolo significativo ricoperto da Al Hassan nei fatti enumerati, sottolineando l’entità del suo contributo alla polizia islamica, un ente istituito da gruppi armati al fine di affermare il proprio potere.
Al Hassan ha agito in appello ai sensi dell’art. 82(1)(a) dello Statuto della Corte contro la decisione della Camera preliminare, fondando tale ricorso sulla pretesa che i fatti a lui imputati non raggiungessero la soglia di gravità necessaria per attivare la Corte ai sensi dell’art. 17(1)(d). Conformemente a tale disposizione, la Corte giudicherà il caso inammissibile nel caso in cui il fatto non sia di gravità sufficiente da giustificare ulteriori azioni. Nel rigettare l’appello di Al Hassan la Camera di appello ha quindi fornito osservazioni sulle caratteristiche della “sufficient gravity” di cui all’art 17.
Secondo il giudice d’appello, la formulazione negativa della disposizione (“the Court shall determine that a case is inadmissible where: […] the case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court”) indica che i crimini soggetti alla competenza materiale della Corte hanno, in linea di principio, una gravità sufficiente per giustificare ulteriore azione. Tuttavia, l’articolo 17(1)(d) dello Statuto chiarisce che potrebbero esservi casi in cui i fatti specifici, pur prima faciequalificabili come costitutivi di crimine ai sensi dello Statuto della Corte, non sono sufficientemente gravi per richiedere un suo intervento. Nel respingere i motivi di ricorso, la Camera di appello ha osservato che i criteri quantitativi, come il numero di vittime, pur rilevanti, non siano da soli determinanti nella valutazione della gravità di un fatto. La Camera ha chiarito che tale valutazione debba essere effettuata caso per caso, analisi che implica una valutazione onnicomprensiva di tutti i pertinenti criteri quantitativi e qualitativi. Questi ultimi possono includere la natura e la portata dei presunti reati, le modalità di commissione degli stessi, incluse possibili violazioni dei diritti umani, il loro impatto sulle vittime, il ruolo e il grado di coinvolgimento dell’imputato e eventuali motivazioni discriminatorie.
Il giudice di appello ha riconosciuto come la Camera preliminare abbia correttamente esaminato la natura e la portata dei reati commessi; le ripercussioni dei presunti crimini sulla popolazione di Timbuktu nel suo insieme e sulle vittime dirette, in particolare le vittime di stupro, schiavitù sessuale e altri atti disumani sotto forma di matrimoni forzati; il motivo discriminatorio dei crimini presumibilmente commessi contro la popolazione di Timbuktu per motivi religiosi e/o di genere; la presunzione che i crimini siano stati commessi nell’ambito di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile; il ruolo significativo di Al Hassan nell’esecuzione di tali crimini in virtù della sua posizione nei ranghi della polizia islamica e il suo grado di intento e partecipazione ai fatti criminosi. I fatti attribuiti ad Al Hassan hanno inoltre comportato la violazione di numerosi diritti umani fondamentali, tra cui l’integrità fisica e mentale delle vittime, il diritto a un giusto processo, il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione e il divieto di discriminazione per motivi di religione o credo.
La Camera di appello ha dunque rigettato all’unanimità il ricorso presentato da Al Hassan, autorizzando ulteriori azioni da parte della Corte. L’avvio del processo è programmato per il 14 luglio 2020.
Alessandra Matteis
Borsista di ricerca in Diritto internazionale
Judgement on the appeal of Mr Al Hassan against the decision of Pre-Trial Chamber I.PDF