Il Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti umani: nuove competenze della Corte e maggiori garanzie per la tutela delle vittime

Protocol No.16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Approfondimento n. 9/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Il 1 agosto 2018 è entrato ufficialmente in vigore il Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), a seguito del deposito del decimo strumento di ratifica. 

Il Protocollo in questione, concluso a Strasburgo nel 2013, estende le competenze della Corte europea dei diritti umani, includendo dunque tra queste la competenza consultiva, su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti contenuti nella Convenzione. La nuova competenza della Corte, che per alcuni aspetti sembrerebbe simile alla ben nota e consolidata procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, attivabile secondo l’art.267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e richiama per alcuni versi la procedura di referral alla Grande Camera della Corte EDU, si distingue da queste per numerosi profili.

Come stabilito ai sensi dell’articolo 1, spetta unicamente alle corti di ultima istanza delle Alte Parti contraenti, la possibilità di richiedere alla Corte un parere giuridico, riguardante casi pendenti davanti ad esse, nel rispetto dunque del principio del previo esaurimento dei ricorsi interni. La richiesta avanzata dovrà indicare i motivi per cui si richiede il parere, nonché gli elementi giuridici e fattuali oggetto del contenzioso, da sottoporre alla valutazione della Corte. Spetta ad un collegio di cinque giudici decidere se accogliere o meno la richiesta di parere, mentre è compito dei giudici della Grande Chambre, tra i quali sia incluso un giudice eletto dall’Alta Parte contraente richiedente il parere, esaminare il caso in questione ed emettere un parere (art.2). 

Il parere emesso dalla Corte non è vincolante, e per tale ragione, come inoltre affermato nel Rapporto esplicativo del Protocollo, da questo non deriva né un obbligo per lo Stato di attuare quanto stabilito dalla Corte, né un obbligo per la Corte di seguire il medesimo indirizzo qualora le Parti decidano di ricorre comunque alla competenza contenziosa della Corte, ex art. 34 CEDU. Ad ogni modo, i pareri faranno parte a pieno titolo della giurisprudenza della Corte.

La finalità principale all’origine dell’adozione del Protocollo, risiede principalmente nella volontà di incrementare l’effettività della tutela delle vittime di violazione di diritti umani, attraverso un maggiore dialogo tra la Corte e le singole corti nazionali. Inoltre, l’esercizio della nuova competenza della Corte europea e il rispetto dei pareri emessi, contribuisce, in linea di principio, a limitare il numero dei ricorsi, agevolando così, da un lato, i lavori della Corte e assicurando, dall’altro lato, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo (ex. art.6 CEDU).

Ludovica Di Lullo

Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale

PDF icon Protocollo n. 16 alla Convenzione europea dei diritti umani

PDF icon Rapporto esplicativo del Protocollo n.16 alla CEDU