Il diritto all’eguaglianza e alla non discriminazione delle persone LGBTI nella giurisprudenza della Corte interamericana sui diritti umani
Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion of November 24, 2017 Requested by the Republic of Costa Rica. Gender Identity, Equality and Non-Discrimination of Same-Sex Couples
Approfondimento n. 7/2018
Il 24 novembre 2017, la Corte interamericana dei diritti umani ha emesso un parere consultivo sull’identità di genere e la non discriminazione delle coppie omosessuali. Si tratta di una pronuncia che segna un passo in avanti verso la piena uguaglianza dei diritti delle persone LGBTI nell’ambito del sistema regionale della Convenzione interamericana dei diritti umani.
Il parere trae origine dalla richiesta della Repubblica di Costa Rica sull’interpretazione della portata degli artt. 11(Diritto alla privacy), 18 (Diritto al nome) e 24 (Diritto all’uguaglianza e non discriminazione) della Convenzione interamericana. In particolare, è stato chiesto alla Corte se gli Stati debbano riconoscere la facoltà dell’individuo di cambiare il nome in accordo con la propria identità di genere; se la mancanza di procedure amministrative per la modifica del nome in tali circostanze possa essere considerata come una condotta contraria agli obblighi sanciti dalla Convenzione; se le norme della Convenzione impongano agli Stati di riconoscere tutti i diritti patrimoniali alle coppie omosessuali; e se sia obbligatorio predisporre procedure specifiche per disciplinare le relazioni tra persone dello stesso sesso.
Secondo la Corte, il diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione rappresenta ormai una norma cogente e il cambio di nome, nonché la rettifica dell’immagine e del sesso o del genere nei registri pubblici e nei documenti di identità, costituisce un diritto tutelato dalla Convenzione, connesso al diritto all’identità e all’autodeterminazione della persona. Gli Stati hanno pertanto l’obbligo positivo di stabilire procedure appropriate, basate sul consenso libero e informato del richiedente, per garantire l’effettivo esercizio di tale diritto.
Riguardo alle questioni relative ai diritti patrimoniali, la Corte osserva che la tutela del rapporto familiare di una coppia omosessuale va oltre le mere questioni inerenti ai diritti patrimoniali e che, dunque, tutti i tipi di diritti applicabili ai rapporti familiari delle coppie eterosessuali dovrebbero estendersi anche alle coppie dello stesso sesso.
Per garantire tali diritti, gli Stati possono adottare diverse misure amministrative, giudiziarie e legislative. Secondo la Corte, il modo più semplice ed efficace per garantire un’effettiva uguaglianza è quello di estendere la portata degli istituti già esistenti alle coppie dello stesso sesso. La Corte, inoltre, non manca di sottolineare che l’esistenza di due diverse tipologie di unioni formali è inammissibile, negando la validità delle teorie legate alla mancanza di consenso sul riconoscimento sociale delle minoranze sessuali o alla famiglia come realtà sociale finalizzata alla procreazione. Gli Stati, pertanto, dovrebbero garantire l’accesso all’istituto del matrimonio su un piano di parità e senza discriminazioni.
È opportuno rilevare come le decisioni su tutti i punti in questione siano state adottate all’unanimità con l’eccezione dell’ultima decisione, relativo al diritto al matrimonio e adottata a maggioranza di sei voti a uno, che è stata oggetto dell’opinione separata del giudice Vio Grossi.
Gianfranco Gabriele Nucera
Assegnista di ricerca in Diritto internazionale
Inter-american Court of Human Rights – Advisory Opinion OC-24/17