I diritti dei detenuti alla prova della pandemia di covid-19: misure per le strutture penitenziarie
Interim guidance: COVID-19: focus on persons deprived of their liberty
Approfondimento n. 13/2020
Il 27 Marzo 2020 l’Inter-Agency Standind Committee, d’intesa tra l’Alto commissariato delle Nazioni Unite e l’Organizzazione mondiale per la sanità, ha pubblicato una guida relativa alla condizione dei detenuti negli istituti penitenziari nell’ambito della pandemia globale di coronavirus.
I soggetti in questione si trovano, infatti, in una condizione di profonda vulnerabilità, legata alla più rapida diffusione dell’epidemia negli spazi dalle limitate dimensioni. Tuttavia, anche in queste specifiche circostanza, sottolinea il documento, è un preciso obbligo degli Stati quello di garantire la tutela del diritto alla salute dei detenuti.
A tal proposito, la guida ha identificato alcuni messaggi chiave rivolti a tutti i paesi.
Il primo riguarda la costante analisi della situazione dei centri di detenzione, nell’ottica di adottare, con i rilevanti stakeholder se in tempi rapidi tutte quelle misure necessarie a ridurre i rischi di contagio.
Tra esse, trovano specifica menzione le misure di distanziamento sociale, il rilascio dei detenuti più vulnerabili ed i minori nonché tutti quelle persone che abbiano commesso crimini non riconosciuti dal diritto internazionale. A costoro dovrebbero essere garantite delle alternative di custodia, anche non vigilata, attraverso procedure stabilite per legge. Specifica menzione è rivolta alla condizione dei migranti, per i quali le linee guida richiedono di non far uso dei centri di detenzione per il contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina.
Il secondo messaggio chiave è invece dedicato alla garanzia di accesso ai medesimi standard sanitari fruibili dai cittadini la cui libertà non sia stata limitata anche per i soggetti che restino nelle strutture penitenziare. Una specifica tutela deve in particolare essere assicurata ai detenuti particolarmente anziani e a quanti abbiano necessario bisogno di supporto psicologico. L’emergenza epidemica non deve, per altro, costituire un limite all’accesso ai servizi legati alla salute sessuale e riproduttiva.
A coloro i quali sia stata concessa la libertà in ragione della pandemia, ma che non posseggano un’abitazione presso cui trascorrere il periodo di emergenza, gli Stati debbono garantire adeguati servizi di assistenza abitativa, tenendo conto delle necessarie misure di distanziamento sociale da applicare. Tali misure preventive devono, per altro, essere comunicate in maniera chiara, puntuale e comprensibile a quanti permangano nei centri detentivi, nell’ottica di ridurre il più possibile la circolazione dei virus.
Le eventuali ulteriori restrizioni ai diritti, utili al contrasto dell’epidemia, devono essere sempre rispettose dei principi di legalità, proporzionalità, necessità e non discriminazione.
Nel messaggio dedicato alle misure preventive, infatti, il documento ribadisce che esse devono essere rispettose dei diritti umani e devono assicurare la non derogabilità dei diritti fondamentali come quello alla vita e la proibizione della tortura, nonché il diritto di avere accesso ad una corte che decida, senza ritardo, sulla legittimità della detenzione. Dovrebbero restare garantiti sia il diritto di ciascun detenuto di conferire con il proprio avvocato sia la possibilità, ove ragionevole e comunque obbligatoriamente per i minori, di poter incontrare con le cadenze ritenute opportune un membro della propria famiglia. Laddove non vi siano le condizioni di sicurezza affinché ciò avvenga, nella sezione dedicata alla tutela delle famiglie delle persone private della libertà si adottare le dovute misure per non creare situazioni di ansia e stress nei bambini e nelle donne.
Infine, allo staff dirigenziale delle strutture penitenziarie è richiesta l’adozione di tutte quelle norme, anche di estrema emergenza, per mettere in sicurezza tanto i detenuti quanto coloro i quali, a vario titolo, lavorano nei centri detentivi. Per tutti dovrebbe, in particolare, essere fruibile una formazione nell’ottica di migliorare la conoscenza delle misure emergenziali e di adeguare le condotte a più stringenti canoni di igiene e sanitari. Le strutture, infine, dovrebbero essere sufficientemente provviste di tutti i dispositivi di protezione individuale e dei necessari detergenti che garantiscano una limitata trasmissione del virus.
Giovanni Ardito
Dottorando in diritto pubblico, comparato ed internazionale
IASC Interim Guidance on COVID-19 – Focus on Persons Deprived of Their Liberty.pdf