Diritti umani e commercio internazionale di armi. Alcune riflessioni alla luce della recente giurisprudenza francese

Approfondimento n.16/2020                                                                                                                                                                                                                                                            

L’8 luglio 2019 il Tribunale amministrativo di Parigi (6° sezione – 2° Camera) si è pronunciato sul ricorso n. 1807203/6-2, presentato il 7 maggio 2018 dall’organizzazione non governativa “Action sécurité éthique républicaines”, volto ad annullare la decisione del Governo che autorizzava le esportazioni di armi verso i Paesi coinvolti nel conflitto yemenita. Tra le ragioni del ricorso, l‘organizzazione ricorrente ricorda che la decisione di esportare armi verso tali Paesiviola“. . . l’obligation d’évaluation des risques d’usage prévue tant par les articles 1 et 2 de la position commune n° 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 que par l’article 7 du traité sur le commerce des armes”(p. 2, punto 4 della sentenza). Le norme richiamate, infatti, istituiscono l’obbligo a carico degli Stati membri dell’UE (e degli Stati parti del Trattato sul commercio di armi, di seguito anche “ATT”) di valutare il rischio, in modo oggettivo ed imparziale, che le armi esportate non vengano utilizzate per commettere gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario. Qualora lo Stato rilevasse la presenza del rischio, all’obbligo procedurale di valutazione oggettiva si aggiunge il divieto sostanziale di non autorizzare il trasferimento.

Nelle memorie difensive, il Governo non solo contesta la competenza del Tribunale amministrativo a valutare la legittimità di un atto che riveste natura politica, ma rigetta in totoanche le motivazioni di annullamento addotte dalla ricorrente.

Sull’eccezione di incompetenza sollevata dal Ministro della difesa, il Tribunale amministrativo, in controtendenza rispetto alla sua precedente giurisprudenza, di cui si dirà a breve, stabilisce la propria giurisdizione nel ricorso de quoaffermando che la decisione del Primo ministro, che rifiuta di sospendere i trasferimenti di armi verso i Paesi che partecipano al conflitto in Yemen, è “une décision administrative . . . qui est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir”. 

Sotto il profilo materiale, il Tribunale amministrativo, a margine di un’analisi succinta del diritto internazionale pertinente, sostiene che le norme poste a tutela dei diritti umani contenute nella Posizione comune 2008/944/PESC e nel Trattato sul commercio di armi “ont pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne créent aucun droit dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Ces stipulations étant dépourvues d’effet direct en droit interne, elles ne sauraient donc être utilement invoquées à l’appui de la contestation de la décision attaquée” (pag. 5, par. 8 della sentenza). Secondo il giudice parigino, dunque, l’art. 7 del Trattato sul commercio di armi e gli artt. 1 e 2 della Posizione comune non possono essere utilmente invocati dagli individui in quanto sono norme che mirano esclusivamente a regolare i rapporti tra Stati. 

Va sottolineato, che la sentenza richiamata segna un netto distanziamento rispetto alla precedente giurisprudenza del Tribunale amministrativo di Parigi che, il 10 maggio 2019, si era dichiarato incompetente a valutare il ricorso n. 1908601/9 presentato da Amnesty International France (congiuntamente ad altre 7 ONG) contro la decisione del Governo francese di trasferire, a titolo gratuito, 6 navi militari alla Guardia costiera libica. In quell’occasione, la parte ricorrente aveva sostenuto che le navi in questione sarebbero state utilizzate dalle autorità libiche per intercettare migranti e richiedenti asilo nel Mediterraneo per ricondurli nei centri di detenzione libici dove, è noto, vengono commesse gravi violazioni dei diritti umani. Il trasferimento di navi alle autorità libiche, dunque, favorirebbe violazioni del diritto alla vita, del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti nonché del diritto di richiedere protezione internazionale. Con riferimento a questo ricorso, il Tribunale amministrativo si è dichiarato incompetente in quanto la decisione governativa di cui si chiedeva l’annullamento costituiva un atto politico dell’esecutivo che “n’est pas détachable de la conduite des relations extérieures de la France.. .[d]ès lors, le litige principal . . . ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative”.Il ricorso in appello (n. 19PA02529) proposto dalle organizzazioni ricorrenti si è concluso con la cancellazione della causa dal ruolo in quanto la pressione politica e mediatica esercitata sul governo dalle ONG ha indotto il Ministro della difesa a rinunciare al trasferimento. 

A margine di questi brevi cenni sulla recente giurisprudenza amministrativa francese in materia di commercio di armi, va rilevato che, sebbene il Tribunale amministrativo di Parigi abbia stabilito la propria competenza a valutare le richieste di annullamento dei provvedimenti governativi che autorizzano i trasferimenti di armi, agli individui e alla società civile è ancora preclusa la possibilità di esigere il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti umani contenute nell’ATT e nella Posizione comune 2008/944/PESC, in quanto tali norme “ont pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne créent aucun droit dont les particuliers peuvent directement se prévaloir”.

Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice francese, si intende rammentare che l’obiettivo delle disposizioni richiamate, in particolare di quelle contenute nel Trattato sul commercio di armi, non è unicamente quello di disciplinare i rapporti tra gli Stati ma, come si rileva dall’art. 1 dell’ATT, anche quello specifico di “reducing human suffering”.Il Tribunale francese ha mancato di notare che il preambolo del Trattato conferisce un ruolo fondamentale ai diritti umani, la cui tutela dovrebbe ispirare l’attuazione dell’ATT (ATT, sezione Principles). In ultimo, è doveroso sottolineare come il Trattato riconosca “the voluntary and active role that civil society, including non-governmental organizations, and industry, can play in raising awareness of the object and purpose of this Treaty, and in supporting its implementation” (considerando 15 dell’ATT) conferendo alla società civile la possibilità di svolgere un ruolo attivo nell’attuazione del Trattato. 

Alla luce di quanto precede e dell’autorevole giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia che riconosce la possibilità ai Trattati internazionali di istituire diritti in capo agli individui (ICJ, LaGrand Case, 2001) si ritiene che impedire agli individui di far valere le proprie istanze con riferimento all’art. 7 del Trattato sul commercio, in controtendenza, peraltro, con la giurisprudenza di alcune Corti interne di altri Paesi europei (in questo senso, si veda: Regno Unito – Divisional Court, 2017/EWHC/1726, del 10 luglio 2017; Court of Appeal, CIvil Division, [2019] EWCA, 1726, del 20.06.2019; Germania – Review of administrative decisions of government by administrative courts and tribunals, 2010, National Report for the Federal Administrative Court of Germany; Belgio – Conseil d’Etat, sentenze n. 244800, 244801, 244802, 244803, 244804, del 14 giugno 2019)significa non soltanto disconoscere il ruolo fondamentale e di advocacyche le ONG e la società civile in genere hanno svolto nel promuovere l’approvazione del Trattato sul commercio di armi, ma anche ignorare i principi, gli obiettivi e i valori che ne hanno ispirato l’adozione e che sono puntualmente richiamati nel suo preambolo.

Luca Zuccari

Dottore di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani

PDF icon Ordinanza 10.05.2019_ricorso n_19086019.pdf

PDF icon Sentenza 08.07.2019_ricorso n_18072036-2.pdf