Comunicazione digitale e spionaggio nella recente sentenza della Corte europea dei diritti umani sul caso Big Brother Watch and others vs. United Kingdom
Case of Big Brother Watch and Others v. United Kingdom, Applications nos. 58170/13, 62322/14 and 24960/1, Judgment
Approfondimento n. 8/2018
Lo scorso 13 settembre la Corte europea dei diritti umani ha emesso la propria sentenza, ancorché non definitiva, sul caso Big Brother Watch and Others v. United Kingdom.
Le doglianze presentate dinnanzi alla Corte hanno preso le mosse dalle dichiarazioni di Edward Snowden, ex contractor della Agenzia di Sicurezza Nazionale statunitense, il quale, nel 2013, rivelò l’uso di tecniche di spionaggio e di trasferimento di dati digitali da parte dei servizi di intelligence degli Stati Uniti e del Regno Unito ai danni dei cittadini.
Con solo riguardo al Regno Unito, sedici individui hanno, allora, fatto ricorso alla Corte di Strasburgo, che ha provveduto ad unificare le diverse comunicazioni in pari materia.
I ricorsi hanno avuto ad oggetto il Regulation of Investigatory Powers Act, in vigore già dal 2000, ma più volte emendato, che costituisce la base giuridica di tali attività.
Nello specifico, le questioni sottoposte all’attenzione della Corte sono state tre: 1) il generalizzato ed indiscriminato impiego di tecniche di intercettazione di dati; 2) la condivisione tra governi dei dati così ottenuti; 3) la richiesta ai service providers di fornire dati sensibili dei propri clienti.
I ricorrenti hanno, dunque, convintamente lamentato una violazione dell’articolo 8, sul rispetto della vita privata e familiare; dell’articolo 10, relativo alla libertà di espressione in campo giornalistico; e dell’articolo 6, sull’equo processo, con riguardo all’accesso ad un sistema giurisdizionale per la verifica della legalità delle operazioni di sorveglianza.
La sentenza è stata resa da una Camera di sette giudici, che ha innanzitutto proceduto al riconoscimento di ammissibilità delle questioni analizzate.
In riferimento all’articolo 8, la Corte ha ritenuto che, pur esistendo un margine di apprezzamento relativo agli schemi di sorveglianza che un governo possa adottare, tali modelli debbano essere conformi ai requisiti minimi, identificati nel caso Weber and Saravia v. Germany. Pertanto, sebbene la Corte non abbia ravvisato alcun abuso di potere da parte degli operatori di intelligence, essa ha sostenuto che la selezione dei soggetti da sorvegliare non sia stata caratterizzata da una valutazione indipendente ed adeguata.
Quanto al regime di condivisione di dati di intelligence con altri governi, sulla scorta delle norme nazionali vigenti, e tenuti in debito conto i numerosi codici di condotta nazionali ed europei in materia, la Camera ha sostenuto che non abbia avuto luogo, come invece nel caso precedente, una violazione dell’articolo 8.
Per ciò che concerne l’inosservanza dell’articolo 10, la Corte ha riconosciuto che il Regulation of Investigatory Powers Act non contiene norme che proteggano adeguatamente le fonti giornalistiche e il materiale giornalistico riservato, che è quindi stato indiscriminatamente acquisito dai sistemi di intelligence. Ciò ha, evidentemente, implicato gravi ripercussioni sulla libertà di espressione, protetta dalla CEDU.
Di segno opposto, invece, le conclusioni riguardanti la presunta violazione dell’articolo 6: la Corte ha, infatti, deliberato che l’apposito Investigatory Power Tribunal, creato dal già citato provvedimento legislativo nazionale, agisca in piena autonomia ed indipendenza. In tal senso, la Corte ha chiaramente escluso la violazione del diritto ad un equo processo.
Giovanni Ardito
Dottorando di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale