Caso Fiagbe contro Italia: la Corte di Strasburgo si pronuncia sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare

Lo scorso 28 aprile 2022, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata sul caso Fiagbe c. Italia (ricorso n.18549/20), relativo alla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La ricorrente è una cittadina ghanese, arrivata in Italia all’età di 9 anni, collocata in istituto e in diverse comunità a seguito di una segnalazione di maltrattamenti in famiglia. I fatti al vaglio della Corte si sono svolti in Italia dal 2017 ed hanno ad oggetto l’impossibilità per la ricorrente di riallacciare un legame con il figlio collocato presso una famiglia affidataria e l’inerzia dei servizi sociali nell’attuazione del progetto di ripristino dei rapporti madre-figlio disposto dal tribunale. Nel 2013, infatti, la ricorrente dava alla luce un figlio, il Tribunale ne disponeva l’affidamento ai servizi sociali e il collocamento insieme alla madre presso una struttura di accoglienza; veniva inoltre disposta una perizia nei confronti di quest’ultima per valutarne le capacità genitoriali. Emergeva che la donna aveva un profilo borderline con il quale compensava i traumi subiti, ma era abile nella cura del bambino. La ricorrente e il figlio venivano trasferiti in una comunità dove si avviava un percorso di sostegno alla genitorialità. Non riscontrando gli esiti auspicati, veniva revocata l’autorizzazione alla ricorrente di permanere nella struttura con il bambino e si procedeva alla nomina di un tutore. I servizi sociali venivano incaricati di organizzare incontri in luogo neutrale tra la madre e il figlio e di mettere in atto un progetto di sostegno nei confronti della ricorrente per rafforzarne la genitorialità. Nel 2016 veniva disposto l’affido provvisorio del bambino ad una coppia di coniugi, a partire dal 2017 i servizi sociali sospendevano gli incontri con la madre per le difficoltà manifestate dal bambino. In seguito ad una valutazione psicodiagnostica della ricorrente risultata positiva, nel 2019 il Tribunale decideva di subordinare il ripristino degli incontri ad un percorso di psicoterapia del bambino e la ripresa degli stessi a partire dall’aprile 2020. Nel 2020 il Tribunale veniva informato che gli incontri madre-figlio che erano stati ordinati non si erano svolti, inoltre il percorso di psicoterapia del bambino era stato sospeso nel 2020 a causa del confinamento dovuto dalla pandemia da Covid-19. Il Tribunale ordinava che vi fosse la ripresa della psicoterapia nel caso in cui la ricorrente, il tutore del minore e la famiglia affidataria fossero d’accordo. Nel 2021 la psicologa faceva presente al Tribunale che sarebbe stata auspicabile una psicoterapia nel momento in cui fosse stata prevista la ripresa dei contatti. Sentita dal Tribunale, nel 2021, la ricorrente si rifiutava di acconsentire all’adozione semplice. La ricorrente decideva di presentare ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo per lamentare la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, relativo alla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sostenendo la mancata adozione da parte delle autorità delle misure idonee per salvaguardare il legame tra lei ed il figlio. Lamentava, inoltre, l’inerzia dei servizi sociali che non avevano proceduto ad eseguire le decisioni giudiziarie che avevano disposto nuovi incontri. Invocava l’art. 13 della Convenzione, sostenendo di non disporre di un ricorso effettivo con il quale far valere la sua doglianza fondata sull’art. 8. Chiedeva il risarcimento del danno morale e la corresponsione delle spese sostenute. Il Governo si opponeva a quest’ultima pretesa, sostenendo che le somme chieste fossero elevate, in quanto non era stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore. 

La Corte dopo aver constatato che la doglianza fondata sulla violazione dell’art. 8 della Convenzione non fosse manifestamente infondata né irricevibile, l’ha dichiarata ricevibile. La Corte si è poi pronunciata nel merito, rilevando come la condotta dello Stato fosse stata effettivamente lesiva dell’art. 8 della Convenzione. La Corte ha infatti rilevato che, in seguito al collocamento del minore presso la famiglia affidataria, gli incontri erano stati sospesi dai servizi sociali a partire dal 2017, a causa del fallimento del progetto di sostegno seguito dalla ricorrente e delle difficoltà manifestate dal minore. La Corte ha osservato che, con un provvedimento emesso nel 2019, il Tribunale si era espresso a favore di un progetto di riavvicinamento tra la ricorrente ed il figlio e gli incontri si sarebbero dovuti svolgere a partire dal 2020, in seguito ad un percorso di psicoterapia in favore del minore. Tanto premesso, sebbene fosse stato seguito il percorso psicoterapeutico, la Corte ha rilevato che gli incontri non hanno mai avuto luogo, in quanto i servizi sociali non li hanno organizzati, il tutore del minore non è intervenuto ed il Tribunale non ha utilizzato gli strumenti giuridici per controllare l’attività o le omissioni dei servizi sociali e non ha adottato altre misure per garantire il riavvicinamento tra il minore e la sua madre biologica. Inoltre, la Corte ha rilevato come il Tribunale non abbia spiegato quali fossero i gravi motivi che hanno indotto a sospendere i contatti e a interrompere qualsiasi legame tra la ricorrente e il minore, contrariamente alle conclusioni dell’esperto, essendo assenti indizi di violenza o di abusi sul figlio, e nonostante la situazione fosse migliorata; questa decisione non è stata, pertanto, suffragata da motivi pertinenti e sufficienti. Inoltre, l’adozione semplice del minore è risultata essere bloccata in assenza del consenso della ricorrente e in assenza dell’attuazione degli strumenti giuridici esistenti da parte del Tribunale, il che ha provocato un protrarsi a tempo indeterminato di una situazione che dovrebbe essere una misura temporanea. La Corte ha, pertanto, ritenuto che le autorità non abbiano rispettato quanto statuito dall’art. 8 della Convenzione, relativo all’obbligo di assicurare il mantenimento del legame familiare. Le autorità sono state responsabili dell’interruzione dei contatti a partire dal 2017 e hanno omesso di adottare misure idonee perché si mantenessero contatti regolari. La Corte ha ritenuto inoltre di non dover esaminare separatamente la ricevibilità e la fondatezza della doglianza basata sull’art. 13 della Convenzione.  Accertata la violazione, la Corte ha condannato lo Stato convenuto a corrispondere, entro tre mesi, alla ricorrente il risarcimento del danno morale e a rifonderla delle spese sostenute. La Corte ha respinto la domanda di equa soddisfazione per il resto.

La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale rimarcato in particolare nelle sentenze A.I. c. Italia, (n. 70896/17, 1° aprile 2021), Strand Lobben e altri c. Norvegia ([GC], n. 37283/13, 10 settembre 2019), R.V. e altri c. Italia (n. 37748/13, 18 luglio 2019) e da ultimo nel caso Imeri c. Italia

(n. 24984/20, 28 aprile 2022). Lo scopo è quello di garantire il mantenimento del legame familiare, rendendo così effettivo il diritto alla genitorialità e il superiore interesse del minore a mantenere contatti, laddove possibile, con la famiglia di origine. La lesione maggiore, infatti, si riscontra a carico di quest’ultimo che viene deprivato del legame genitoriale, subendo un pregiudizio della sfera affettiva più intima. Tale diritto dal punto visuale del bambino viene rimarcato in particolare dall’art. 16 della Convenzione sui diritti dell’infanzia, che statuisce che nessun bambino dovrebbe subire interferenze arbitrarie o illegali in ambito familiare. La Corte di Strasburgo, rimarcando il suo orientamento, si erge a garante dei diritti umani afferenti alla sfera privata e familiare, sostenendone e promuovendone il rispetto, non essendo ascrivibile questo caso all’alveo di eccezioni che legittima l’interferenza della pubblica autorità nell’esercizio di questo diritto.

Tania Dalila Chirchirillo

Studentessa del Master in Tutela Internazionale dei diritti umani “Maria Rita Saulle”

Link e materiale utile:

1) FIAGBE c. ITALIE, Cour Européenne des Droits de l’Homme https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2218549/20%22],%22itemid%22:[%22001-205602%22]}

2) AFFAIRE FIAGBE c. ITALIE, Cour Européenne des Droits de l’Homme https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2218549/20%22],%22display%22:[2],%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22itemid%22:[%22001-217243%22]}

3) Sentenza della Corte Europea sei Diritti dell’Uomo del 28 aprile 2022 – Ricorso n. 18549/20 – Causa Fiagbe c. Italia (Sentenze CEDU – Ministero della Giustizia) https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU378684&previsiousPage=mg_1_20