I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto delle migrazioni internazionali
Joint General Comment No. 4 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 23 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on State Obligations regarding the Human Rights of Children in the Context of International Migration in Countries of Origin, Transit, Destination and Return
Approfondimento n. 13/2018
Nel complesso fenomeno dei flussi migratori misti, i minori rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile, soggetta dunque ad alto rischio di violazione dei propri diritti fondamentali. Ai sensi della normativa internazionale, indipendentemente dalle circostanze e dai motivi che inducono la migrazione, tutti i minori devono essere trattati come tali e, pertanto, hanno diritto a forme specifiche di protezione e assistenza.
La Convenzione del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) e la Convenzione del 1990 sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie (CMW) contengono numerose disposizioni che trovano applicazione anche nei confronti dei minori migranti. Tali norme investono tutte le fasi del percorso migratorio: dalla partenza nei paesi di origine, al viaggio nelle zone di transito fino al paese di arrivo nonché la fase eventuale di ritorno nel paese di partenza.
Gli organi di controllo delle citate convenzioni hanno pubblicato, il 16 novembre 2017, un Commento generale congiunto (il n. 4 del Comitato sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie e il n. 23 del Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) in relazione agli obblighi degli Stati in materia. Il Commento, interpretando le norme delle convenzioni, identifica dieci aspetti fondamentali per garantire ai minori l’esercizio dei loro diritti. In primo luogo, la definizione dell’età, da realizzare con metodi child-friendly e rispettosi del genere e delle varie culture, è fondamentale per assicurare l’accesso ai diritti e la necessaria fase di transizione per portare il minore verso l’autonomia.
I comitati esprimono forte preoccupazione per i numerosi casi di detenzione di minori legati alla loro condizione di irregolarità o a quella dei genitori. Tali prassi sono incompatibili con i diritti di libertà garantiti dalle convenzioni (artt. 16 e 17 della CMW e 37 della CRC). Gli Stati devono pertanto adottare misure positive per promuovere il superiore interesse del minore ed eliminare tali pratiche che eccedono il legittimo interesse degli Stati di regolare le migrazioni. Gli Stati devono inoltre garantire l’accesso alla giustizia, attraverso un’azione diretta a rendere i minori consapevoli dei propri diritti, il supporto di personale qualificato e il coinvolgimento del minore in tutte le fasi del procedimento giudiziario.
Il diritto al nome e alla cittadinanza deve essere garantito anche in funzione di prevenire fenomeni di apolidia, nei casi di bambini non registrati o nati da genitori irregolarmente residenti nel territorio. Gli Stati devono adottare le misure necessarie, interne e internazionali, per assicurare che ogni bambino sia registrato e abbia una cittadinanza (artt. 7 e 8 della CRC e 29 della CMW). Tale diritto è accompagnato dal dovere degli Stati di tutelare la vita familiare, il quale è previsto da varie disposizioni delle convenzioni (artt. 14, 17, 44 della CMW e 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 27 della CRC) e comporta l’obbligo, da un lato, di astenersi da azioni che potrebbero costituire interferenze arbitrarie o provocare separazioni tra i familiari e, dall’altro lato, di adottare misure per mantenere l’unità familiare (incluso il ricorso all’istituto del ricongiungimento familiare e a forme di regolarizzazione per stranieri in situazione irregolare).
Una parte importante del Commento è dedicata agli obblighi in materia di prevenzione e protezione dei minori migranti dal rischio di abusi e violenze, inclusi lo sfruttamento del lavoro minorile, la tratta, lo sfruttamento sessuale, i matrimoni forzati. Anche in questo caso, lo Stato deve adottare tutte le misure necessarie per identificare e segnalare i soggetti a rischio e garantire assistenza alle vittime. Al fine di affrontare in modo adeguato tali problematiche, che presentano caratteri di particolare gravità, lo Stato dovrebbe adottare politiche miranti a estirpare tali fenomeni alla radice. In termini di accesso al lavoro, accesso all’assistenza sanitaria e al welfare, accesso all’istruzione e alla formazione professionale, lo Stato deve garantire lo stesso trattamento previsto per i propri cittadini, eliminando le barriere che si frappongono all’effettivo esercizio di tali diritti e promuovendo la piena integrazione dei minori migranti.
Il Commento rappresenta dunque una interpretazione autorevole delle norme delle convenzioni citate e sottolinea la necessaria complementarità tra gli strumenti giuridici a garanzia dei diritti fondamentali e gli ulteriori accordi pertinenti, quali la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e la Convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.
La cooperazione internazionale è lo strumento fondamentale per garantire il rispetto dei diritti sanciti dalle convenzioni. Appare evidente come, in tale contesto, il superiore interesse del minore debba necessariamente costituire il faro per guidare le condotte degli Stati e di tutti gli attori coinvolti nelle azioni di tutela del minore.
Gianfranco Gabriele Nucera
Assegnista di ricerca in Diritto internazionale