Dubbi di costituzionalità del c.d. “Decreto sicurezza”: l’ordinanza del Tribunale ordinario di Ancona relativa al divieto d’iscrizione anagrafica del richiedente asilo
Tribunale ordinario di Ancona, Ordinanza del 29 luglio 2019, N.R.G. 3081/2019
Approfondimento n. 40/2019
Con l’ordinanza del 29 luglio 2019, il Tribunale ordinario di Ancona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 13, c. 1, lett. a) n. 2) del D.l. 113/2018. La questione riguardava una domanda cautelare avverso la mancata iscrizione del ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente.
Nel caso di specie, il ricorrente è regolarmente soggiornante in Italia da circa due anni, in virtù di un regolare permesso di soggiorno per richiedenti asilo e vive in una struttura di accoglienza, gestita da una cooperativa, operativa nel territorio del comune di Ancona. Questi aveva presentato istanza di iscrizione anagrafica e l’ufficiale di stato civile ha dichiarato tale istanza “irricevibile ed inefficace” in base alla disciplina prevista dall’art. 13 del D.l. 113/2018, convertito con L. 132/2018, che modifica l’art. 4 del D.lgs. 142/2015, secondo cui il permesso di soggiorno rilasciato per richiesta asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica, così come prevista dal D.P.R. 223/1989 n.223 e dall’art. 6, c. 7, del D.lgs. 286/1998. Tale rifiuto sarebbe illegittimo in quanto il legislatore non ha posto chiaramente un divieto generalizzato di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo dotati di permesso di soggiorno e, in ogni caso, un tale divieto sarebbe in contrasto con norme costituzionali e internazionali che vietano discriminazioni tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti.
Il tentativo di interpretare la previsione in modo costituzionalmente orientato è stato condotto da alcuni tribunali di merito (Tribunali di Bologna, Firenze, Genova) secondo i quali l’intervento legislativo del D.l. 113/2018 avrebbe da un lato, abrogato la procedura di iscrizione semplificata prevista dall’art. 5 bis del D.lgs. 142, dall’altro lato, la norma avrebbe ribadito l’assenza di automatismo tra rilascio del permesso di soggiorno e iscrizione all’anagrafe. Una lettura di questo tipo, tuttavia, condurrebbe, a parere del Tribunale, ad un’interpretazione abrogante. Anche il Tribunale di Trento, con ordinanza dell’11 giugno 2019, ha confermato che l’attuale assetto normativo preclude l’iscrizione all’anagrafe al richiedente asilo titolare del permesso di soggiorno.
Prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, il Tribunale si sofferma sull’apparente conflitto tra questa e la tutela cautelare, risolta dal giudice attraverso lo strumento della c.d. tutela cautelare a tempo, di origine amministrativa, la cui conferma o revoca è subordinata all’esito del giudizio di legittimità costituzionale. Tale compatibilità è stata ammessa dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto ammissibili questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale nell’ambito di giudizi cautelari.
In merito alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rileva che “l’iscrizione al pubblico registro anagrafico tenuto presso ogni comune ha mero valore pubblicitario e, senz’altro, non costitutivo in quanto è noto che l’effettiva residenza di una persona può essere accertata con ogni mezzo, anche contro le risultanze anagrafiche”. La preclusione all’iscrizione, pertanto, rappresenta un ostacolo alla pubblicizzazione di uno stato di fatto, che è il presupposto per l’esercizio di diversi diritti.
La Corte di cassazione ha chiarito che lo strumento dell’anagrafe “è predisposto nell’interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui” per garantire certezza circa la composizione ed i movimenti della popolazione e l’interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia (Cass. n. 449/2000).
La preclusione all’iscrizione anagrafica dettata dal D.l. 113/2018 è stata giustificata, nella relazione illustrativa, con la precarietà del soggiorno del migrante e con la necessità di definire in via prioritaria la sua condizione giuridica. Tale considerazione, però, non tiene conto del fatto che il soggiorno si protrae legittimamente sul territorio per tempi oggettivamente lunghi.
Il dubbio sulla legittimità costituzionale viene dunque sollevato in relazione a diversi parametri. In primo luogo, viene menzionato l’art. 2 della Costituzione, poiché il divieto preclude l’accesso a determinati diritti, facoltà e servizi (iscrizione in qualità di socio all’associazione, apertura di un conto corrente bancario, non maturazione dei requisiti per la richiesta di cittadinanza, impossibilità di stipulare contratti di lavoro o di iscrizione a scuola) ostacolando lo sviluppo della persona come singolo e nelle formazioni sociali.
La seconda norma richiamata è l’art. 3, in relazione al principio di eguaglianza e non discriminazione, poiché sancisce l’impossibilità per il richiedente asilo di ottenere l’iscrizione anagrafica, a fronte della presenza di una residenza o dimora abituale, che rappresenta un trattamento ingiustificato rispetto sia al cittadino e che allo straniero regolarmente soggiornante con altro titolo.
Infine, dubbi di legittimità costituzionale vengono sollevati in relazione all’art. 117, co. 1, della Costituzione in relazione al parametro dell’art. 2, Protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti umani (“chiunque si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio”), nonché dell’art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (“Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio”).
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ordina l’iscrizione anagrafica del ricorrente, in via provvisoria, riservando all’esito dell’incidente di costituzionalità la decisione definitiva in ordine alla domanda cautelare.
Gianfranco Gabriele Nucera
Assegnista di ricerca in Diritto internazionale
Ordinanza Tribunale Ancona – 29 luglio 2019 – NRG 3081-2019.pdf