2 gennaio 2026 – Caso A.R.E c. GRECIA: La Corte europea dei diritti umani si esprime sui respingimenti dei richiedenti asilo ad opera delle autorità greche
di Giuseppe Torre
Approfondimento n. 1/2026
La causa A.R.E. c. Grecia (ric. n. 15783/21) è stata decisa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) in data 7 gennaio 2025. Si tratta di un ricorso individuale presentato da una cittadina turca identificata con le sole iniziali A.R.E., assistita dal Greek Council for Refugees (GCR). La Corte ha esaminato l’operato delle autorità greche nell’ambito dei cosiddetti “pushbacks” – respingimenti sommari di persone straniere alla frontiera, ritenendolo in violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), in particolare degli articoli 3, 5 e 13.
La ricorrente sosteneva di essere entrata sul territorio greco nella regione di Evros, al confine con la Turchia, per chiedere protezione internazionale. A.R.E., tuttavia, sarebbe stata, dapprima, sottoposta a trattamenti inumani e degradanti dalle autorità di frontiera greche e poi forzatamente rimpatriata in Turchia, senza alcuna effettiva possibilità di presentare domanda di asilo, in maniera del tutto arbitraria.
Secondo la ricostruzione della ricorrente, incluso un video che ne attestava la presenza in Grecia, l’espulsione sarebbe avvenuta nonostante il chiaro intento di A.R.E. di chiedere protezione. Nel procedimento dinanzi alla Corte, le autorità hanno contestato integralmente la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente, sostenendo che non fosse mai entrata nel territorio nazionale né fosse stata intercettata o trattenuta dalle autorità di frontiera. Hanno inoltre messo in dubbio l’attendibilità degli elementi probatori prodotti, affermando che non vi fosse prova di una privazione della libertà o di un respingimento imputabile allo Stato e negando, di conseguenza, le violazioni contestate.
Per quanto riguarda i rilievi giuridici, la pronuncia si colloca nel solco di una già consolidata giurisprudenza, che affronta uno dei nodi più controversi del diritto contemporaneo: la compatibilità delle pratiche statali di controllo migratorio con la tutela dei diritti fondamentali della persona.
La Corte, pertanto, è stata chiamata a valutare se tali pratiche potessero essere compatibili con la Convenzione europea, alla luce non solo del divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU), ma anche delle garanzie fondamentali in materia di libertà personale (art. 5 CEDU) e del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU). Nel valutare la compatibilità delle pratiche di respingimento poste in essere dalle autorità greche con l’art. 3 della Convenzione, la Corte di Strasburgo ha fatto ricorso alla tecnica del “par ricochet”, attraverso la quale ha valutato la conformità di tali pratiche non direttamente disciplinate dalla CEDU. La suddetta Convenzione, infatti, non disciplina direttamente il diritto di asilo e le pratiche dei respingimenti, fatta eccezione per il Protocollo IV addizionale alla CEDU che, però, vieta specificatamente le espulsioni collettive.
La Corte di Strasburgo, pertanto, già con la sentenza Soering c. Regno Unito, aveva ricondotto, nell’alveo dell’art. 3, i respingimenti e le estradizioni forzate, qualora tali condotte possano causare un grave pregiudizio per l’individuo, soprattutto quando sussiste il rischio che nel Paese di origine possa essere sottoposto a torture, trattamenti inumani e degradanti. Con la sentenza Saadi c. Italia, tale orientamento viene confermato e rafforzato, consolidando così l’obbligo di non estradare, anche quando l’individuo possa potenzialmente rappresentare un rischio per l’interesse dello Stato che intende respingerlo.
L’orientamento, appena tracciato, applicabile anche al diritto di asilo, si presenta come più ampio rispetto alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, che prevede, in alcuni casi, l’esenzione dall’obbligo di non respingimento, di cui all’art. 33 della medesima Convenzione.
Nel caso di specie, la Corte non si limita a valutare astrattamente la situazione dei diritti umani in Turchia, ma censura il meccanismo stesso del respingimento sommario da parte delle autorità greche, osservando che la mancanza di qualsiasi valutazione individuale priva l’individuo della possibilità di far valere la propria condizione personale di vulnerabilità. Il pushback viene così qualificato come una pratica che, per la sua natura automatica e impersonale, è incompatibile con l’art. 3 CEDU.
Con riferimento all’articolo 5 CEDU, occorre premettere che la norma tutela il diritto fondamentale alla libertà e alla sicurezza personale e ammette la privazione della libertà esclusivamente nei casi tassativi elencati al paragrafo 1, purché essa sia “legale”, cioè fondata su una base normativa accessibile, prevedibile e accompagnata da adeguate garanzie procedurali. La giurisprudenza della Corte, che trova conferma nel caso in commento, ha chiarito che rientra nella nozione di “privazione della libertà” qualsiasi situazione in cui una persona sia sottoposta al controllo delle autorità in modo tale da non essere libera di allontanarsi, anche se per un periodo di tempo limitato e anche in assenza di una qualificazione formale come arresto o detenzione.
La Corte ha inoltre riscontrato la violazione del par. 2 del medesimo articolo, poiché la ricorrente non era stata informata, in modo tempestivo e comprensibile, dei motivi della privazione della libertà. L’assenza di qualsiasi informazione, anche solo verbale, circa la natura e le ragioni del trattenimento ha impedito alla ricorrente di comprendere la propria situazione giuridica e di predisporre una qualsivoglia forma di difesa. Parimenti, è stata accertata la violazione del par. 4, dell’art. 5, in quanto la mancanza di un quadro procedurale formale ha reso strutturalmente impossibile sottoporre la misura al controllo di un’autorità giudiziaria. La detenzione si è così collocata al di fuori di ogni circuito di legalità e di sindacato giurisdizionale, in contrasto con le garanzie fondamentali previste dalla Convenzione.
In materia migratoria, l’art. 5 impone inoltre che il trattenimento sia funzionale a una procedura legale di identificazione o allontanamento e che sia soggetto a controllo giurisdizionale.
Nel caso A.R.E., la ricorrente era stata fermata, controllata e trattenuta sotto la sorveglianza delle autorità greche senza che esistesse un provvedimento formale di arresto o detenzione, senza essere informata sui motivi della privazione della libertà e senza possibilità di contestarla davanti a un giudice. La Corte sottolinea che una simile detenzione “informale” costituisce una violazione dell’art. 5, in quanto non rientra in nessuna delle eccezioni previste dalla norma e si colloca deliberatamente al di fuori dello Stato di diritto.
Quanto all’articolo 13 CEDU, esso garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un’autorità nazionale, contro le violazioni dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione. L’effettività del ricorso implica, non solo un riconoscimento de iure, ma anche de facto, di tutte le garanzie sostanziali e procedurali che la Convenzione EDU riconosce ad un individuo che ritiene di essere stato vittima di violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione.
Con riferimento al diritto ad un ricorso effettivo, la Corte ha stabilito che un ricorso, affinché possa definirsi conforme all’art. 13 della CEDU: 1) deve essere formalmente accessibile; 2) deve poter essere esercitato in tempi utili e 3) deve garantire un controllo reale e sostanziale sull’operato delle autorità.
Nel caso A.R.E., la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha avuto accesso ad alcun rimedio effettivo, poiché il respingimento è avvenuto in modo sommario, senza registrazione ufficiale dell’ingresso né del trattenimento. Questa assenza di tracciabilità ha reso impossibile qualsiasi controllo ex ante ed ex post dell’operato delle autorità, svuotando di contenuto il diritto al ricorso.
Va notato, come l’assenza di un ricorso effettivo per la tutela dei propri diritti non solo mortifica esconfessa tutte quelle garanzie sostanziali e procedurali, previste nella CEDU, ma favorisce, altresì, l’arbitrarietà delle autorità statali, senza che l’individuo – che potrebbe versare in uno stato di particolare vulnerabilità come un richiedente asilo – possa far valere i propri diritti. Nel caso di A.R.E., la mancanza di tutele previste dall’art.13 ha privato la ricorrente della possibilità di adire le vie giudiziarie, per opporsi al provvedimento di respingimento e al conseguente rimpatrio, senza che venisse valutato nel merito il caso specifico.
In conclusione, la sentenza A.R.E. c. Grecia rappresenta un passaggio significativo nella giurisprudenza della Corte europea in materia di respingimenti sommari, riaffermando che le pratiche di controllo delle frontiere non possono sottrarsi al rispetto dello Stato di diritto e delle garanzie fondamentali sancite dalla Convenzione. La pronuncia chiarisce che l’assenza di formalizzazione delle misure restrittive adottate dallo Stato non attenua, ma anzi aggrava la responsabilità dello Stato, confermando che anche nei contesti di frontiera l’individuo rimane titolare di diritti inviolabili e di una tutela giurisdizionale effettiva.
Materiali e link utili:
- HUDOC- : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-240242#{%22itemid%22:[%22001-240242%22]}
- Note informative del Greek Council for Refugees: https://gcr.gr/en/news/item/enimerotiko-simeioma/
- Recent judgment of the European Court of Human Rights regarding the systematic practice of pushbacks in Greece: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-000386_EN.html
- Press Release del Greek Council of Refugees: https://gcr.gr/en/news/item/deltio-typou-edda-to-dikastirio-aporriptei-to-aitima-tis-ellinikis-kyvernisis-gia-epanexetasi-tis-ypothesis-pushbacka-r-e-kata-elladas/
- ECHR Case Law: https://www.echrcaselaw.com/en/echr-decisions/pushback-of-turkish-national-to-turkiye-without-examining-risks-she-faced-on-her-return-was-in-breach-of-convention/