Tratta di esseri umani: la necessità di un cambio di prospettiva

Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children

Approfondimento n. 4/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Durante la trentottesima sessione del Consiglio dei diritti umani è stato presentato il Rapporto tematico della Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Maria Grazia Giammarinaro, la quale riveste la carica prima ricoperta dalla nigeriana Joy Ngozi Ezeilo dal 2014 ed è intervenuta alla XVII edizione del Master in tutela internazionale dei diritti umani “Maria Rita Saulle”.

La tratta di esseri umani, ai sensi del cd. Protocollo di Palermo (Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini adottato il 15 Novembre 2000 ed entrato in vigore il 25 Dicembre 2003, art. 3 lett. a), costituisce un crimine contraddistinto da tre elementi: action (“reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone”), means (“l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra”) e purpose (“scopo di sfruttamento”, che “comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi”). Nel caso dei minori, allo scopo di assicurarne una maggiore tutela, non è necessaria la presenza dei mezzi di coercizione (means) per costituire un fenomeno di tratta (art. 3 lett. c).

Come risulta evidente dalla definizione riportata, affinché possa essere integrato un caso di tratta di esseri umani non è necessario in alcun modo l’attraversamento di un confine internazionale (ma neppure di un movimento in senso stretto), essendo questo caso solo una delle possibili fattispecie di action. Eppure, come è noto, il fenomeno della tratta è estremamente più comune nel caso dei migranti, data l’alta vulnerabilità che li caratterizza, e può comportare il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra (UNHCR, Guidelines on International Protection No. 7). Come la Special Rapporteur sottolinea, inoltre, la maggior parte dei migranti vittime di trafficking non è tale dall’inizio del viaggio ma lo diventa durante il suo passaggio in uno dei Paesi di transito. Questo fenomeno è evidentemente favorito da una politica di chiusura dei confini dei Paesi sviluppati sempre più stringente, che contribuiscono a rendere maggiormente vulnerabili i rifugiati e i migranti in transito. Parzialmente diverso è il caso delle donne nigeriane arrivate in Italia negli ultimi anni: per costoro, vittime di tratta nell’80% dei casi (IOM, Human Trafficking through the Central Mediterranean Route Report 2017), la tratta inizia generalmente dal Paese di origine.

La Special Rapporteur osserva come i meccanismi anti-tratta degli Stati si siano concentrati quasi esclusivamente sul contrasto al trafficking secondo una prospettiva penalistica testimoniata, peraltro, dalla natura dello stesso Protocollo di Palermo come protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e, dunque, basata sull’individuazione e sulla punizione dei criminali (traffickers), tralasciando o ponendo in secondo piano le istanze delle vittime di questo fenomeno. Questo approccio si è dimostrato insufficiente: la causa del trafficking in persons non è tanto da rintracciarsi – e di conseguenza da contrastare – nell’esistenza di queste reti criminali, quanto nella presenza di una sempre più vasta gamma di posizioni vulnerabili facilmente esposte al pericolo di entrare in meccanismi di tratta, migranti in primis

Secondo laSpecial Rapporteur è necessario, dunque, un approccio “human rights-based and gender-sensitive”, in grado di riconoscere e intervenire direttamente sulle fragilità dei soggetti a rischio di tratta e delle vittime accertate per sottrarli alle reti criminali responsabili della tratta di esseri umani.

Francesco Negozio

Borsista di ricerca in Diritto Internazionale

PDF icon Report Special Rapporteur on Trafficking 2017

PDF icon IOM – Human Trafficking through the Central Mediterranean Route Report 2017

PDF icon UNHCR, Guidelines on International Protection No. 7