Il caso ILVA dinanzi al giudice di Strasburgo: l’Italia condannata per violazione degli artt. 8 e 13 della Convenzione Europea
ECHR, Case of Cordella and others vs. Italy (Application n° 54414/13 and 54264/15)
Approfondimento 22/2019
Lo scorso 29 gennaio 2019, la Corte europea dei diritti umani ha condannato in modo definitivo l’Italia per violazione degli artt. 8 (vita privata e familiare) e 13 (ricorso effettivo) della Convenzione, riguardo alle mancate azioni di prevenzione e tutela delle conseguenze causate dalla produzione dello stabilimento Ilva di Taranto. A rivolgersi alla Corte di Strasburgo sono stati cittadini residenti nella città di Taranto o nei comuni limitrofi, a loro volta inquinati dalle emissioni nocive. Nello specifico, i ricorrenti hanno denunciato la mancata adozione da parte dell’Italia di misure amministrative e legislative volte a proteggere la salute e l’ambiente e, di seguito, hanno contestano l’applicazione degli strumenti che hanno permesso la continuazione delle attività della società̀ Ilva, i cosiddetti “Decreti salva-Ilva”.
L’impatto delle emissioni nocive prodotte sia sull’ambiente che sulla salute della popolazione sono stati dimostrati da numerosi rapporti scientifici, a cui fa riferimento la Corte stessa, in particolare il rapporto “SENTIERI” (Studio Epidemiologico Nazionale del Territorio e degli Insediamenti Esposti a Rischio Inquinamento) del 2012 e il rapporto dell’ARPA del 2017, nei quali emerge in modo lampante il nesso di causalità tra le emissioni dello stabilimento, lo sviluppo di gravi patologie e l’aumento dei decessi nell’area interessata.
Una volta respinte le eccezioni preliminari sollevate dal governo italiano, la Corte si è espressa sul merito del contenzioso. In primo luogo, la Corte ha rilevato che l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo prevede per gli stati sia azioni negative, consistenti nell’obbligo di astenersi da ingerenze arbitrarie, sia obblighi positivi, corrispondenti all’adozione di misure adeguate a tutelare i diritti dell’individuo, che in tale fattispecie possono essere oggetto di una ridotta protezione a causa del rischio ecologico. Nel caso di specie, la Corte constata che l’Italia non ha adempiuto all’obbligo di adottare le misure necessarie ad assicurare una tutela effettiva, a favore di atti posti in essere piuttosto nell’interesse della società Ilva. Quanto alla violazione dell’articolo 13, sul diritto a un ricorso effettivo nel diritto interno, la Corte constata che nonostante vi siano state prenunce del giudice italiano riguardo a taluni profili inerenti il caso Ilva, riconosce l’inesistenza di effettive vie di ricorso aperte al cittadino per poter richiedere misure di disinquinamento delle zone interessate.
Infine, nella parte conclusiva del giudizio, la Corte si esprime in modo negativo sulla richiesta dei ricorrenti di rendere una sentenza pilota, giustificanto tale scelta sulla base della la complessità tecnica delle misure necessarie, non di sua competenza. Cionondimeno, si sottolinea che la constata violazione delle norme della Convenzione comporta l’obbligo per lo stato di adottare misure nell’ordimento interno volte a porre fine alla violazione e rimediare, e afferma perciò che il piano ambientale approvato dalle autorità nazionali, rimandato al 2023 in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del settembre 2017, dovrà essere attuato il prima possibile.
Sebbene il giudice di Strasburgo non abbia stabilito una somma riparatoria per i ricorrenti, ritenendo che la constatazione delle violazioni della Convenzione sia sufficiente a soddisfare il danno morale, la sentenza rappresenta indubbiamente un passo ulteriore a favore delle vittime, nonché verso possibili modifiche normative dell’ordinamento italiano, tanto più se si legge la pronuncia della Corte europea dei diritti umani in combinato disposto con le sentenze rese dalla Corte costituzionale italiana, tra cui l’ultima nel dicembre 2018.
Ludovica Di Lullo
Dottoranda in Diritto pubblico, comparato e internazionale
Case of Cordella and others vs. Italy (Application n° 54414/13 and 54264/15)