Il Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale dichiara per la prima volta la sua competenza in materia di comunicazioni interstatali nei casi Qatar vs Kingdom of Saudi Arabia e Qatar vs United Arab Emirates

 Approfondimento n. 41/2019                                                                                                                                                                                                                                                   

Il Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale (https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx) è l’organo di esperti indipendenti che monitora l’attuazione della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale da parte dei suoi Stati parti. Questo interviene attraverso l’adozione di tre possibili procedure: l’esame dei rapporti periodici inviati dagli Stati parti della Convenzione sulla base di linee- guida predisposte dal Comitato stesso; l’ammissibilità, ed il successivo esame di comunicazioni di natura interstatale o individuale a condizione, però, che lo Stato interessato, in quanto convenuto, abbia firmato e ratificato la Convenzione ed abbia altresì dichiarato di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate.

Durante la sua 99esima sessione, il  Comitato ha continuato la valutazione delle  tre comunicazioni interstatali presentate dallo Stato del Qatar l’8 marzo 2018 contro il Regno dell’Arabia Saudita e contro gli Emirati Arabi Uniti, nonché dallo Stato della Palestina contro lo Stato di Israele , il 23 aprile 2018. Ai sensi dell’art. 11 para. 2  della Convenzione, poiché le comunicazioni non hanno trovato “adjusted to the satisfaction of both parties, either by bilateral negotiations or by any other procedure open to them”, lo Stato del Qatar ha deferito la questione al Comitato per quanto riguarda le comunicazioni interstatali contro il Regno dell’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Allo stesso modo, il 7 novembre 2018, lo Stato della Palestina ha sottoposto  la questione all’esame del Comitato per quanto riguarda la comunicazione interstatale contro lo Stato di Israele.

Il 29 agosto 2019, il Comitato, per la prima volta, ha stabilito la propria competenza in materia di giurisdizione e ammissibilità in due delle tre comunicazioni interstatali, Qatar contro Regno dell’Arabia Saudita e Qatar contro Emirati Arabi Uniti. Per quanto riguarda la terza comunicazione interstatale, Palestina contro Israele, il Comitato ha deciso di rinviare la sua valutazione della questione della giurisdizione alla sua 100esima sessione, che si terrà tra novembre e dicembre 2019.

Di particolare interesse è il giudizio sull’ammissibilità reso dal Comitato in merito alla comunicazione tra Qatar e Emirati Arabi Uniti. In questo caso, gli Emirati Arabi Uniti hanno sollevato l’esistenza di procedimenti concorrenti o “paralleli” dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, i quali hanno sostenuto che lo Stato richiedente aveva creato una situazione di litis pendens in cui due procedimenti paralleli relativi alla stessa controversia tra le parti procedevano parallelamente. Gli Emirati Arabi Uniti hanno sostenuto che questo violava direttamente l’architettura gerarchica e lineare della risoluzione delle controversie della Convenzione e che “may entangle the Court and Committee in conflicting interpretations of the same provisions of the Convention”.

Tale osservazione non ha però impedito al Comitato di dichiarare l’ammissibilità della comunicazione. Infatti il Comitato ha evidenziato, in linea con quanto già affermato dalla Corte internazionale di giustizia nel caso Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation), che la parola “o” tra “by negotiation” e “ by the procedures provided for in this convention” nell’art. 22 della Convenzione indichi chiaramente che gli Stati parti possono scegliere tra l’alternativa proposta da tale disposizione. Inoltre, il Comitato, nella sua qualità di organo di controllo abilitato ad adottare un impegno non vincolante, non ritiene applicabile il principio di litis pendens o electa una via non datur recursus ad alteram che dovrebbe escludere procedimenti relativi alla stessa materia da un organo giudiziario autorizzato ad adottare una sentenza giuridicamente vincolante.

Ora, in attesa della competenza sulla comunicazione presentata dalla Palestina contro Israele, il presidente del Comitato dovrà nominare una commissione di conciliazione ad hoc per occuparsi delle fasi successive delle comunicazioni interstatali presentate dallo Stato del Qatar. Infatti, ex art. 12 della Convenzione, la Commissione dovrebbe essere composta da “ five persons who may or may not be members of the Committee. The members of the Commission shall be appointed with the unanimous consent of the parties to the dispute, and its good offices shall be made available to the States concerned with a view to an amicable solution of the matter on the basis of respect for this Convention”.

Pierfrancesco Breccia

Dottore di ricerca in diritto internazionale

Decision on the jurisdiction inter-state communication Qatar vs. Saudi Arabia (CERD/C/99/5)

Decision on the admissibility of the inter-state communication Qatar vs. Saudi Arabia (CERD/C/99/6)

Decision on the jurisdiction inter-state communication Qatar vs. United Arab Emirates (CERD/C/99/3)

Decision on the admissibility of the inter-state communication Qatar vs. United Arab Emirates (CERD/C/99/4)